Imposta di bollo per rilascio autorizzazioni suap

buongiorno
in merito alla questione imposta di bollo, poiché la normativa pone in carico al funzionario l’onere di comunicare all’Agenzia delle Entrate il mancato pagamento del bollo entro 30 gg a pena di sanzione del funzionario stesso, vorrei cercare di trovare un iter che possa salvaguardare l’ufficio da eventuali ritardi nell’invio del bollo da parte del richiedente.

In particolare vorrei sapere se una volta acquisiti i pareri degli Enti o Uffici al fine del rilascio di una autorizzazione, al fine di non rilasciare un atto senza che ci sia l’assolvimento dell’imposta di bollo, è possibile effettuare una comunicazione al richiedente nella quale si comunica l’esito favorevole dell’iter istruttorio con l’arrivo dei pareri favorevoli sospendendo i tempi del procedimento chiedendo l’invio della dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo per l’atto unico da pervenire entro 30 gg e che decorsi inutilmente i 30 gg sarà considerato rinunciatario e la pratica archiviata?

Se non è possibile procedere come sopra, quale potrebbe essere l’iter corretto? Prima della numerazione e datazione dell’autorizzazione chiedere l’assolvimento del bollo entro un termine molto breve per non far scadere i termini del procedimento (che di solito stanno per scadere quando arrivano i pareri) dicendo che in mancanza si procederà ad inviarlo tramite l’Agenzia delle Entrate? Oppure predisporre l’atto, compreso numero, data e sottoscrizione digitale contestualmente chiedere l’assolvimento del bollo (che però potrebbe essere in data successiva a quella dell’atto) e se non lo mandano entro il termine richiesto trasmettiamo tutto all’Agenzia delle Entrate?

Grazie
Anna

L’imposta di bollo è cosa della Ag. delle Entrate. Senza entrare troppo nel dettaglio, sono da citare alcuni articoli del DPR 642/1972, vedi, ad esempio, gli articoli 19, 24 e 25. In sintesi, la PA procedente non può rifiutarsi di dare seguito alle istanze carenti del bollo. Tuttavia, la stessa PA deve trasmettere gli atti all’Ag. delle Entrate affinché provveda con il sanzionamento e la regolarizzazione. Addirittura, è prevista una sanzione in capo al funzionario della PA in caso di omissione.
Detto questo, personalmente ritengo corretto avvertire il soggetto prima di dare seguito senza bollo e nunciare alla AgE. La vecchia norma è da prendere con le molle. Qualora il privato si rifiutasse entro al massimo 30 gg allora sarebbe giusto farlo.
Nel tuo caso si può avvertire il soggetto dicendo che il provvedimento finale è pronto per il rilascio e si resta in attesa dell’imposta di bollo al fine dare seguito all’effettivo rilascio. Nella nota si può indicare bene cosa accade ecc.

Grazie Mario,
gli articoli del DPR 642/72 li avevo visti e proprio per questo stavo cercando una modalità per non incorrere nelle sanzioni a carico del funzionario che non denuncia all’Agenzia delle Entrate, però sarebbe sbagliato sospendere i tempi e decorsi i 30 gg archiviare per rinuncia?
era questa la domanda di fondo del quesito…
grazie
Anna

Sì, sarebbe sbagliato. L’istanza è ricevibile e procedibile, il bollo è discorso tributario per cui devi procedere come ti ha suggerito Mario: avviso (senza sospensione termini) e se non regolarizza trasmetti all’AdE.,

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