In merito al primo quesito evidenzio la Risposta n. 352 del 15.09.2020 dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto: " Imposta di bollo e modalità di assolvimento dell’imposta per i contratti e le offerte per la fornitura di beni, servizi e lavori, sopra e sotto la soglia comunitaria, formati su piattaforma elettronica", secondo cui, tra l’altro, per il contratto di appalto stipulato mediante scambio di lettera commerciale l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine ( Per quanto attiene al contratto mediante scambio di corrispondenza, dobbiamo considerare l’art. 24 della Tariffa, Parte Seconda, allegata al D.P.R. n. 642/1972 che prevede l’apposizione del bollo in caso d’uso per gli atti redatti sotto forma di corrispondenza, quali lo scambio di lettere secondo l’uso del commercio. Si segnala però che la nota a margine dell’articolo 24 precisa che “l’imposta è dovuta sin dall’origine se per gli atti e documenti è richiesta dal codice civile a pena di nullità la forma scritta “. Nel caso dei contratti di appalto e concessione rientriamo in quest’ultima casistica, così come nel caso di tutti i contratti in cui la P.A. è parte: la forma scritta è infatti richiesta “ad substantiam ”, come previsto dalla disciplina generale sui contratti pubblici, contenuta nella legge generale di contabilità dello Stato R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e come richiamato in numerose sentenze della Corte di Cassazione Civile, tra le quali si cita la n. 12540 del 17 giugno 2016)
In questa risposta l’Agenzia delle Entrate prevede che i contratti di appalto e concessione, seppure vengano stipulati mediante scambio di corrispondenza, debbano essere sempre sottoposti a bollo sin dall’origine in virtù della nota inserita all’art. 24 della Tariffa sopra richiamata, anche a seguito di procedure non svolte all’interno del MEPA. La Risposta è relativa a contratti di importo superiore a 40.000 euro.
Considerando quanto previsto dal D.P.R. n. 642/1972 e dai vari interventi dell’Agenzia delle Entrate si può quindi concludere che i contratti stipulati mediante scambio di corrispondenza nell’ambito del MEPA siano da considerare delle forme semplificate di scritture private da sottoporre a bollo sin dall’origine; anche i contratti stipulati mediante scambio di corrispondenza a seguito di procedure svolte fuori dal MEPA sono da sottoporre a bollo fin dall’origine se di importo superiore a 40.000 euro. Il dubbio permane nel caso di contratti di appalto e concessione di valore inferiore a 40.000 euro: per via della nota apposta all’art. 24 della Tariffa, Parte Seconda, allegata al D.P.R. n. 642/1972 si dovrebbe versare il bollo sin dall’origine anche per questi importi.
2. Sono soggetti ad imposta di bollo sin dall’origine nella misura di € 16 per ogni foglio (ogni 100 righe) - (Art.2, Tariffa, Allegato A, Parte I, D.P.R. 642/1972), tra l’altro:
capitolato generale (solo se allegato al contratto. In genere, trattandosi di un atto
normativo non viene allegato al contratto e, quindi, non deve essere bollato);
capitolato speciale;
elenco dei prezzi unitari;
cronoprogramma.
Con particolare riferimento all’applicabilità dell’imposta di bollo sui documenti prodotti nell’ambito dei contratti pubblici e nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con Risoluzione 16/12/2013, n. 96/E, e, più recentemente, con la Risposta n. 35 del 12 ottobre 2018. In particolare, la citata Risoluzione n. 96/2013 (richiamata nella Risposta n. 35/2018) ha chiarito che "le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali; la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione’. Si ritiene pertanto che l’offerta economica, presentata nelle procedure di gara telematica per l’affidamento di lavori, non debba essere assoggettata ad imposta di bollo ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, Parte prima, allegato A al DPR n. 642/1972, quale scrittura privata con la quale si creano rapporti giuridici, in coerenza con quanto chiarito a proposito delle procedure di acquisto di beni e servizi tramite il mercato elettronico.
L’imposta di bollo si applica unicamente al contratto di appalto, stipulato ad avvenuta aggiudicazione, e ai documenti facenti parte integrale del contratto, ivi compresa l’offerta economica, sempre che non rientrino nell’articolo 28 della Tariffa, Parte seconda, allegata al DPR n. 642/1972.(Tipi, disegni, modelli di ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori e lavori contabili di liquidatori e ragionieri)
3. Non conosco riferimenti normativi che consentano la verifica a campione del pagamento dell’imposta di bollo, considerando che il contrassegno telematico o il pagamento mediante le modalità on-line deve essere antecedente la stipula e, quindi, certo e immediatamente verificato.