Imposta di bollo

Ciao a tutti

Ho un po’ 'di quesiti sul tema “imposta bollo”

  1. Nel caso di contratto concluso con scambio di lettera commerciale mi confermate che l’imposta di bollo è dovuta solo in caso d’uso?

  2. Oltre al capitolato tecnico sono soggetti ad imposta tutti i documenti richiamati in contratto ? Quindi anche offerta tecnica ed economica

  3. Sotto i 40 k posso indicare la frase suggerita dall’avvocatura “Imposta di bollo a carico del fornitore. Il pagamento sarà verificato a campione” per evitare di dover verificare l’assolvimento per ogni ordine?

Grazie mille!

In merito al primo quesito evidenzio la Risposta n. 352 del 15.09.2020 dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto: " Imposta di bollo e modalità di assolvimento dell’imposta per i contratti e le offerte per la fornitura di beni, servizi e lavori, sopra e sotto la soglia comunitaria, formati su piattaforma elettronica", secondo cui, tra l’altro, per il contratto di appalto stipulato mediante scambio di lettera commerciale l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine ( Per quanto attiene al contratto mediante scambio di corrispondenza, dobbiamo considerare l’art. 24 della Tariffa, Parte Seconda, allegata al D.P.R. n. 642/1972 che prevede l’apposizione del bollo in caso d’uso per gli atti redatti sotto forma di corrispondenza, quali lo scambio di lettere secondo l’uso del commercio. Si segnala però che la nota a margine dell’articolo 24 precisa che “l’imposta è dovuta sin dall’origine se per gli atti e documenti è richiesta dal codice civile a pena di nullità la forma scritta “. Nel caso dei contratti di appalto e concessione rientriamo in quest’ultima casistica, così come nel caso di tutti i contratti in cui la P.A. è parte: la forma scritta è infatti richiesta “ad substantiam ”, come previsto dalla disciplina generale sui contratti pubblici, contenuta nella legge generale di contabilità dello Stato R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e come richiamato in numerose sentenze della Corte di Cassazione Civile, tra le quali si cita la n. 12540 del 17 giugno 2016)
In questa risposta l’Agenzia delle Entrate prevede che i contratti di appalto e concessione, seppure vengano stipulati mediante scambio di corrispondenza, debbano essere sempre sottoposti a bollo sin dall’origine in virtù della nota inserita all’art. 24 della Tariffa sopra richiamata, anche a seguito di procedure non svolte all’interno del MEPA. La Risposta è relativa a contratti di importo superiore a 40.000 euro.
Considerando quanto previsto dal D.P.R. n. 642/1972 e dai vari interventi dell’Agenzia delle Entrate si può quindi concludere che i contratti stipulati mediante scambio di corrispondenza nell’ambito del MEPA siano da considerare delle forme semplificate di scritture private da sottoporre a bollo sin dall’origine; anche i contratti stipulati mediante scambio di corrispondenza a seguito di procedure svolte fuori dal MEPA sono da sottoporre a bollo fin dall’origine se di importo superiore a 40.000 euro. Il dubbio permane nel caso di contratti di appalto e concessione di valore inferiore a 40.000 euro: per via della nota apposta all’art. 24 della Tariffa, Parte Seconda, allegata al D.P.R. n. 642/1972 si dovrebbe versare il bollo sin dall’origine anche per questi importi.
2. Sono soggetti ad imposta di bollo sin dall’origine nella misura di € 16 per ogni foglio (ogni 100 righe) - (Art.2, Tariffa, Allegato A, Parte I, D.P.R. 642/1972), tra l’altro:
capitolato generale (solo se allegato al contratto. In genere, trattandosi di un atto
normativo non viene allegato al contratto e, quindi, non deve essere bollato);
capitolato speciale;
elenco dei prezzi unitari;
cronoprogramma.
Con particolare riferimento all’applicabilità dell’imposta di bollo sui documenti prodotti nell’ambito dei contratti pubblici e nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con Risoluzione 16/12/2013, n. 96/E, e, più recentemente, con la Risposta n. 35 del 12 ottobre 2018. In particolare, la citata Risoluzione n. 96/2013 (richiamata nella Risposta n. 35/2018) ha chiarito che "le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali; la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione’. Si ritiene pertanto che l’offerta economica, presentata nelle procedure di gara telematica per l’affidamento di lavori, non debba essere assoggettata ad imposta di bollo ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, Parte prima, allegato A al DPR n. 642/1972, quale scrittura privata con la quale si creano rapporti giuridici, in coerenza con quanto chiarito a proposito delle procedure di acquisto di beni e servizi tramite il mercato elettronico.
L’imposta di bollo si applica unicamente al contratto di appalto, stipulato ad avvenuta aggiudicazione, e ai documenti facenti parte integrale del contratto, ivi compresa l’offerta economica, sempre che non rientrino nell’articolo 28 della Tariffa, Parte seconda, allegata al DPR n. 642/1972.(Tipi, disegni, modelli di ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori e lavori contabili di liquidatori e ragionieri)
3. Non conosco riferimenti normativi che consentano la verifica a campione del pagamento dell’imposta di bollo, considerando che il contrassegno telematico o il pagamento mediante le modalità on-line deve essere antecedente la stipula e, quindi, certo e immediatamente verificato.

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Ecco il riferimento

Secondo il Parere dell’Avvocatura dello Stato n. 29871 del 7/06/2016, costituisce valida alternativa al
rilascio della presente dichiarazione, l’inserimento della seguente dicitura nelle note dell’ODA MEPA, della
Trattativa Diretta MEPA, nonché nella documentazione allegata ad una RDO MEPA: “Imposta di bollo a
carico del fornitore. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/2011. L’assolvimento dell’imposta sarà
verificato a campione con richiesta di specifica autodichiarazione"

Potrebbe essere utile per tutti gli affidi di importo inferiore a 40 k.

Che ne pensa?

Sopra in 40 k a questo punto meglio la scrittura privata visto che anche nella corrispondenza il bollo va richiesto.

Per l’offerta tecnica va richiesto bollo?

Buongiorno,
personalmente, prima di stipulare qualsiasi contratto, sia esso per corrispondenza secondo l’uso del commercio, sia esso una scrittura privata ove le sottoscrizione sono apposte sullo stesso documento, mi assicuro che l’imposta di bollo sia assolta prima. Questo perchè è il DPR 642/72 a prevederlo. E agisco in due modi diversi: in caso di corrispondenza predispongo una c.d. “Lettera contratto” che contiene gli elementi essenziali del contratto firmato dall’Ente, lo invio all’o.e. tramite pec insieme ad un allegato “A” che contiene una dichiarazione di accettazione dell’o.e., unitamente ad uno spazio dedicato all’imposta di bollo dove l’o.e. indica gli estremi del contrassegno telematico che lui deterrà presso di sè per mostrarlo ad un eventuale controllo della Giardia di Finanza. Quindi l’o.e., tramite pec, restituisce la Lettera contratto firmata dall’Ente insieme all’allegato A da lui sottoscritto.
In questo modo acquisisco subito la sua autodichiarazione.
L’utilizzo della corrispondenza può essere utilizzate anche per le procedure negoziate e quindi, se vuoi anche oltre i 40.000 (oggi 75.000 o 150.000), anche se sarebbe opportuno prevedere nel Regolamento dell’Amministrazione in materia di Contratti pubblici per il sotto-soglia, un limite anche all’utilizzo di tale forma.
Nella scrittura privata, dato ch lo prevede anche la suddetta Risposta dell’Ag Entrante, il bollo può esssre pagato mediante la modalità on-line. Di recente, da un confronto con l’Ag. Entrate della mia città mi hanno consigliato di far pagare l’imposta mediante F24 cod. tributo 1552, di cui poi viene dato atto nel contratto con questa formula “L’imposta di bollo è assolta mediante il pagamento del modello F24 del … per l’imposto complessivo di €…, conservato agli atti”; se, invece, l’o.e. preferisce consegnare i contrassegni telematici la formula è “L’imposta di bollo è assolta mediante n. … contrassegni telematici dell’importo di €. 16,00 ciascuno apposti sulla copia analogica del presente atto, conservato agli atti”
In merito all’OFFERTA TECNICA - Agenzia delle Entrate – Risposta n. 7 del 05.01.2021: Con riferimento agli allegati concernenti, grafici e disegni che non consentono il conteggio delle linee al fine dell’applicazione dell’imposta di bollo, si confermano i chiarimenti già resi dall’Ag. Entrate con la risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002, con la quale è stato anche precisato che gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati, ma in quanto elaborati tecnici la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, rientrano tra gli atti individuati dall’articolo 28 della tariffa, parte seconda, del d.P.R. n. 642 del 1972, per i quali è dovuta l’imposta di bollo in caso d’uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare.

Grazie mille. Io intendevo l’offerta tecnica ed economica trasmessa dall’aggiudicatario in gara.

Va soggetta ad imposta di bollo. In caso positivo quale tariffa…?

Grazie mille ancora

Per l’offerta ECONOMICA riporto la Risposta n. 7 del 15.01.2021 Ag. Entrate secondo cui, tra l’altro, “Relativamente al quesito concernente l’applicazione dell’imposta di bollo sulle offerte economiche non seguite dall’accettazione da parte della pubblica amministrazione, si rinvia a quanto rappresentato nella risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 secondo cui “le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione”
Per le offerte TECNICHE dell’o.e., ho risposto sopra poichè, essendo redatte normalmente da professionisti in possesso di determinati requisiti, potrebbero soggiacere allo stesso trattamento degli “allegati di natura tecnica”
Grazie a Lei per il confronto.