Imprenditore agricolo e requisiti dei locali

Buonasera, un imprenditore agricolo ha presentato erroneamente scia di somministrazione (credo voglia vendere in un locale del centro storico prodotti del suo fondo e alimenti derivanti dalla lavorazione di essi es. torte). Se non sbaglio l’imprenditore agricolo può vendere i propri prodotti e quelli derivati dalla loro manipolazione in qualsiasi locale senza cambiare destinazione d’uso. La prima domanda è quali requisiti igienici sanitari devono avere i locali per tale vendita? per gli es. di vicinato alimentare il ns regolamento di igiene, datato 1992, prevede lavabo e servizio igienico per il personale, sono equiparabili? il ns regolamento può essere superato?
tornando alla scia di somministrazione come devo comportarmi?
Avvio del procedimento con sospensione perchè mancano i requisiti morali e professionali ed igienico sanitari, trattandosi di somministrazione, e gli do 30 giorni decorsi i quali la chiudo di ufficio? oppure?
Ringrazio antipatamente e cordialmente saluto,
Debby

Sì, il concetto risiede nell’art. 4, comma 8-ter del d.lgs. n. 228/01:
8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati

I reg. comunali possono restare in vigore come linne guida. Dal 2006 si applica il Reg CE 852/04. Il soggetto, quando ha soddisfatto quei requiisti è ha fatto il piano di autocontrollo è a posto. Questo al netto di eventuali altre norme dall’applicabilità trasversale come il reg. urbanistico o il d.lgs. n. 81/08 circa la necessità di spogliatoi ecc.

Puoi procedere a diciarare la SCIA non procedibile perché mancate della pari sostanziali obbligatorie. In quella sede puoi suggerireche se fosse vendita diretta occorrerebbe un’altra cosa: la comunicazione ex art. 4 citato