Imprenditore agricolo-vendita diretta

Buongiorno, un imprenditore agricolo del territorio, in occasione della locale mostra mercato del marrone, intende vendere i marroni raccolti nella sua azienda agricola in un locale di sua proprietà posto nell’area della manifestazione. Il problema è che il locale non è parte dell’azienda agricola. E’ sì di sua proprietà ma come persona fisica. E leggendo il comma 8bis dell’art. 4, D. Lgs. n. 228/2001 modificato, si legge utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo…come ovviare a questa prescrizione? Occorrerebbe quantomeno un contratto di comodato registrato, giusto? TIZIO persona fisica cede a TIZIO persona giuridica.
Possiamo, altrimenti, appellarci al comma 2 che cita "per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività"interpretando quanto sopra come se, in occasione di feste, sagre etc…la vendita senza comunicazione al comune possa avvenire NON solo su area pubblica ma anche all’interno di fondi?
Grazie per il vostro parere ed i vostri suggerimenti,
Fulvia

A parere mio non ci sono problemi. L’art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 è il classico caso in cui la volontà del legislatore viene ingannata da una redazione non troppo felice. Già l’art. 4 era molto liberista ab origine, nel 2013 è stato ulteriormente modificato con la finalità di favorire ancora di più la vendita agricola. Rammenta la rubrica del DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. Nel preambolo si leggeva:

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, nonché misure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;

Rammenta il caso delle superficie all’aperto. I ministeri l’avevano presa all’incontrario della ratio della modifica: non era più consentito mentre prima della modifica sì. Poi hanno cambiato idea.

Detto questo tieni a mente che:

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, IN TUTTO IL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche O IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita.

L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo NON COMPORTA CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI OVE SI SVOLGE LA VENDITA E PUÒ ESERCITARSI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.


Io non andrei a sindacare su questioni di diritto privato. Neppure la norma prevede i contenuti necessari della mera comunicazione. L’imprenditore comunica di usare quei locali e puoi presumere il possesso di buona fede. Se vuoi, chiederai spiegazioni sulla disponibilità giuridica di quei locali e vedrai cosa risponde.

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Bene, ma quando tu dici “L’imprenditore comunica di usare quei locali” cosa intendi? Una mera comunicazione indirizzata al COMUNE in cui scriverà che, in occasione della mostra mercato, nelle giornate del _____ ottobre utilizzerà il locale posto in ____ nella propria disponibilità in virtù di ____ per la vendita di marroni sfusi di propria produzione?
Quindi niente da presentare attraverso il portale telematico? Tipo una pratica di commercio da parte di imprenditore agricolo sarebbe eccessiva (volendolo lui fare solo in occasione della mostra mercato)?
Tanto più che mi sono confrontata anche con la nostra ASL territoriale e confermano che, per la vendita di prodotto sfuso da parte di imprenditore agricolo, senza manipolazione, non occorre notificare alcunchè…
Grazie per gli ulteriori dettagli,
Fulvia

Se si tratta, come si tratta, di vendita diretta (vedi art. 4 citato e le relative condizioni) allora non si tratta di commercio. Ripeto che la vendita diretta da parte dell’imprenditore agricolo per essere effettuata in ogni dove. In alcuni casi è sottoposta a mera comunicazione (vedi sempre l’art. 4), in altri, neppure a quella. Il commercio non è che è eccessivo, è che non tale.

La presentazione della comunicazione è sicuramente telematica: entra nel campo applicativo del DPR 160/10

Nel precedente post non ho indicato la notifica ex reg. CE 852/04. Quella è una pratica eventuale se ci sono di mezzo gli alimenti.

Il Reg. CE 852/04 indica che sfuggono dal proprio campo applicativo alcune casistiche, fra queste:

alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale