Impresa inattiva e scia di inizio attività senza subentro

Buongiorno, il conduttore di un bar costituisce nuova impresa e presenta una scia di inizio attività negli stessi locali in cui risulta attiva ancora l’impresa della moglie senza che sia avvenuto subingresso o cessazione di quest’ultima.
Il commercialista ha riferito di presentare a breve l’inattività dell’impresa della moglie.
E’ sufficiente al SUAP l’inattività dell’impresa precedente e non la cessazione o subentro?
Grazie per la risposta

Se non ricordo male, operi in Lombardia.
Se è così, nella nostra regione la somministrazione di alimenti e bevande rientra tra quelle attività per le quali la comunicazione di cessazione può essere assolta mediante un unico adempimento alla CCIAA territorialmente competente, come disposto dal D.d.s. 27/01/2023 n. 946. La norma parla di “procedimenti di cessazione che si intendono sostituiti dal flusso automatico di interoperabilità Registro Imprese (R.I.)-SUAP”.
In pratica, l’impresa comunicherà la cessazione solo alla CCIAA e la pratica verrà trasmessa automaticamente al SUAP, il quale poi trasmetterà la notizia dell’avvenuta cessazione ad eventuali Enti terzi (sono quelli individuati dalle Linee guida contenute nel D.d.s. di cui sopra).
Mi pare che anche nel portale “impresainungiorno” sia stata tolta la casellina che andava barrata nel caso di cessazione.

Il subingresso (o subentro) presuppone l’esistenza di un contratto tra le parti (contratto di compravendita, donazione, usufrutto, comodato o affitto d’azienda redatto in forma pubblica o scrittura privata autenticata), depositato per l’iscrizione nel Registro delle imprese nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione.

Vedi tu cosa corrisponde al caso che descrivi.

Grazie per la risposta, opero in un Comune Lombardo.
Il commercialista mi ha comunicato di non fare subito la cessazione ma di effettuare la comunicazione di inattività.
Ai fini della validità della scia posso accettarla?

Se non è un subingresso, ma la nuova impresa presenta una nuova SCIA di inizio attività, per me la pratica può essere accettata.
La disciplina regionale (L.R. 6/2010) non prevede l’obbligo di comunicazione di cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Semmai, è prevista la decadenza della SCIA nel caso in cui il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi (e questo può valere per l’impresa inattiva).

Eventuali questione relative alla disponibilità dei locali e degli arredi, nel caso, configureranno un contenzioso di natura civilistica tra le parti interessate.

…rimane però aperta su quell’unità l’impresa precedente…
per questo motivo mi chiedo se sia sufficiente che l’impresa precedente dichiari l’inattività o devo esigerne la cessazione per avere un solo conduttore attivo di quel bar

In base alla disciplina commerciale, che è quella che interessa al SUAP, l’impresa precedente non avrebbe neanche l’obbligo di comunicare la cessazione dell’attività. Come puoi imporre una cosa che non è prevista?