Impresa Individuale - Variazione della ditta - Comunicazione al SUAP

Un’impresa individuale ha cambiato il suo nome commerciale, (ad esempio, da “XXX di Mario Rossi” a “YYY di Mario Rossi”), iscrivendo tale variazione al Registro delle Imprese, ma senza comunicare nulla al Comune. Con riferimento alle definizioni del codice civile, l’art.2563 individua nella ditta il nome dell’impresa individuale, mentre per le società di persone si parla di ragione sociale (art. 2314 per la sas, art. 2292 per la snc), e per le società di capitali si parla di denominazione sociale (art. 2326 per la spa, art. 2453 per la sapa e 2463 per la srl). L’art. 89 della L.R. Toscana 62/2018 prevede l’obbligo di comunicare le variazioni di “denominazione o ragione sociale di un’attività commerciale” entro 60 giorni dalla variazione, senza entrare nello specifico in ordine alla ditta. Se da un lato appare pacifica la sanzionabilità dell’omessa o tardiva comunicazione di variazione del nome della società, non altrettanto automatica sembrerebbe la sanzionabilità della omessa comunicazione di variazione del nome dell’impresa individuale, soprattutto se il termine “sociale”, nel citato articolo, è da collegare anche alla parola “denominazione”. A ciò si aggiunga (ma ovviamente non può essere considerato dirimente), che il Sistema Telematico di Accettazione Regionale utilizzato dalle imprese per le comunicazioni al SUAP attualmente inserisce la “variazione di ragione o denominazione sociale” tra le cd. comunicazioni di trasformazione societaria, mentre non prevede una specifica comunicazione di variazione del nome dell’impresa individuale. Tutto ciò premesso, si chiede se, ai sensi dell’art. 89 della L.R. Toscana 62/2018, siano obbligate a comunicare la variazione del loro “nome”, oltre alle società di persone (ragione sociale) e alle società di capitali (denominazione sociale), anche le ditte individuali, e ciò in ragione dell’applicabilità o meno delle sanzioni previste dal successivo art. 113, comma 3, lettera d) L.R. 62/2018.
Grazie per l’attenzione, cordiali saluti.

Io non sanzionerei dato che la LR non specifica bene se la fattispecie riguardi anche il cambio “ditta”. E’ probabile che la Regione abbia escluso le impres individuali dato che molte volte sono registrarte solo per nome e cognome. In altre parole, dato che il nome di fantasia assiota al nome e al cognome è solo eventuale, non pare ragionevole imporre un obbligo di variazione.

L’applicaizone di una sanzione non può prescindere dalla esplicita previsione normativa della individuazione della violazione

Grazie per la risposta.