Impresa straniera non registrata in Italia

Buongiorno, è pervenuta una richiesta di autorizzazione per una fiera, legata a prodotti esteri. Successivamente, la stessa impresa, ha inviato anche la SCIA di somministrazione temporanea relativa.
E’ però una impresa individuale non registrata in Italia.
Non essendomi mai capitata una cosa del genere, mi chiedo se questo sia corretto ed accettabile, magari facendosi inviare la corrispondente visura camerale estera.
Grazie mille.

A questo link puoi verificare se la partita iva che ti ha dichiarato l’impresa individuale è attiva nell’U.E.:

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.jsp

Con il servizio Telemaco puoi trovare in autonomia la visura camerale (se attiva) senza chiedere all’impresa; se non trovi niente procedi con la richiesta diretta al titolare.
Non essendo specificato con quale sistema hanno presentato la pratica, se è una ditta europea io farei presentare la Scia con il portale “impresainungiorno.gov.it”

  • accesso eIDAS.

Grazie mille.
In verità hanno anche la partita IVA italiana, solo che non sono registrati come impresa italiana.
Comunque la verifica della P.IVA straniera (francese in questo caso) ha dato esito positivo.

L’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010, attuativo della direttiva 2006/123/CE, indica che l’accesso ad una attività di servizi non può essere subordinata, fra l’altro, al requisito della cittadinanza italiana o a quello della residenza in Italia per il prestatore o per i suoi dipendenti. Il cittadino comunitario, nei primi tre mesi di permanenza, può iscriversi al Registro imprese senza particolari formalità ed alle stesse condizioni dei cittadini italiani, presentando un documento di identità valido e la copia della dichiarazione di presenza timbrata da un ufficio di polizia italiano.
Il Trattato CE prevede il diritto di stabilimento, per i lavoratori autonomi e per le imprese:
a) diritto di stabilirsi in uno Stato differente dal proprio per esercitare stabilmente un’attività non salariata alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato in cui ci si stabilisce; non comporta l’obbligo di trasferimento della sede dell’attività nel nuovo paese, dove può essere aperta soltanto una unità locale, mantenendo la sede nel paese d’origine;
b) diritto di libera prestazione di servizi;
c) diritto di prestare, a titolo temporaneo, la propria attività in altro stato membro alle condizioni dei residenti, senza aprire un insediamento permanente (per servizi si intende praticamente qualsiasi attività industriale, commerciale, artigianale, professionale).
In sostanza le imprese commerciali di uno Stato membro dell’Unione Europea, abilitate nel loro paese allo svolgimento dell’attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel nostro territorio con la sola esibizione del titolo abilitante originario, fatta salva l’osservanza delle norme igienico-sanitarie, di quelle che regolano l’uso di suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento che il comune si è dotato.
Avendo la ditta presentato Scia di S.A.B. (e ipotizzo anche la notifica sanitaria) l’AULSS di competenza potrà, durante eventuali controlli, verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Io ho una fiera con operatori (anche) extraeuropei e per questi chiedo l’esibizione della traduzione dell’autorizzazione (traduzione fatta da un perito del tribunale o dall’Ambasciata italiana nel paese d’origine), che comunque hanno già pronta, oltre ad effettuare le verifiche già elencate.