Impugnabilità di determina a contrarre con contestuale affidamento diretto

In una seconda prova scritta, nella quale ho impostato una determina a contrarre con contestuale affidamento diretto, ho inserito il rimando al possibile ricorso al Tar e al Presidente della Repubblica: è corretto?

Ripassando, mi sono resa conto che la determina a contrarre, essendo atto endoprocedimentale, non è impugnabile… Ma quando vi è anche l’affidamento diretto?

Quando vi è affidamento è certamente impugnabile in quanto diventa “provvedimento di aggiudicazione”.

ERRATO il riferimento al ricorso al Capo dello Stato

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
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Art. 119. Rito abbreviato comune a determinate materie

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:
    a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;

    Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a)
  2. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell’Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

Buongiorno Dott. Chiarelli,

ho un dubbio nel merito in quanto il nostro Segretario Comunale sostiene vada indicato nell’atto di determina e contestuale affidamento diretto, che avverso l’atto è possibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

mi cita questo:

Il DPR 1199/1971 prevede quanto segue:

“Capo III - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Art. 8. Ricorso.

  1. Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.
  2. Quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.”

Il ricorso al PDR è un ricorso amministrativo alternativo al rimedio giurisdizionale.

Grazie.