Impugnazione regolamento

Buonasera a tutti questo è il mio primo intervento,ho un quesito da porre dopo aver assistito ad alcune videolezioni.
Mi sembra di aver capito che i regolamenti non sono impugnabili,almeno non direttamente,occorre impugnare il provvedimento attuativo che si origina da essi. Però navigando su siti specifici ho letto che nel caso siano regolamenti “volizione azione” essi sono direttamente impugnabili poichè il loro contenuto è immediatamente lesivo verso i destinatari dello stesso.
Potete dirmi se non ho capito bene io o nel caso lo abbia fatto se vale questa regola?
Grazie a tutti

Buongiorno Fabio,

grazie del quesito particolarmente interessante e benvenuto in community.

Partiamo dal presupposto che i regolamenti sono fonte secondaria per eccellenza e che costituiscono la principale espressione del potere di autonomia normativa riconosciuto dalla legge alle amministrazioni centrali e periferiche.

La dottrina tradizionale ha sempre confermato la sicura impugnabilità degli stessi in sede giurisdizionale, in ossequio al principio costituzionale secondo il quale avverso gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale (art.113 Cost.).

D’altro canto, però, il carattere normativo del regolamento, nonchè l’astrattezza e la generalità delle previsioni in esso contenute, rendono l’atto in questione difficilmente lesivo della sfera giuridica dei destinatari in via diretta ed immediata.

Occorre, dunque, distinguere tra:

  • regolamento immediatamente lesivo;

e

  • regolamento che abbisogna di un provvedimento attuativo per esplicare i suoi effetti lesivi.

Da tale distinzione la giurisprudenza ha enucleato la linea di confine netta, sottoponendo di conseguenza d un diverso regime impugnatorio, tra regolamenti cd. di volizione-azione e regolamenti cd. di volizione-preliminare.

  • I regolamenti cd. di volizione-azione , in quanto immediatamente lesivi, devono essere impugnati autonomamente entro il consueto termine previsto per i provvedimenti amministrativi, decorrente dalla data di adozione del regolamento.
    La mancata impugnazione del regolamento entro il termine di decadenza preclude l’impugnazione degli atti attuativi ove mutuino il vizio dal regolamento non impugnato.

  • I regolamenti cd. di volizione-preliminare, non esplicando effetti diretti, possono essere impugnati solamente secondo il meccanismo della cd. doppia impugnativa, ovvero congiuntamente al provvedimento attuativo ed il termine decadenziale sarà da computarsi dall’adozione di quest’ultimo. È solo da questo momento, infatti, che può essere riconosciuto l’interesse attuale e concreto del destinatario all’annullamento del regolamento.

  • Infine, in caso di regolamenti misti, il regime di impugnazione varierà a seconda della natura delle disposizioni oggetto di contestazione.

Tale assunto è confermato da copiosa e conclamata giurisprudenza che evidenzia che " I regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta solo ove contengano disposizioni in grado di ledere in via diretta ed immediata le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari; negli altri casi, divengono impugnabili solo quando sorge l’interesse a ricorrere, ovvero assieme all’atto applicativo che produca una lesione effettiva, e non solo ipotetica o futura." (Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 13 febbraio 2020, n. 1159, vedi link: I regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta).

Per approfondimenti allego interessante articolo :

Spero di aver chiarito il dubbio.

Buono studio

Simona