IMU-acquisto nuova cubatura: area fabbricabile o terreno di pertinenza?

DESCRIZIONE CASISTICA:

  • Marito e moglie comproprietari in percentuale diverse di un edificio con una abitazione principale al piano terra ed una seconda casa al piano primo dello stesso edificio;
  • Avevano dapprima solo la proprietà del terreno strettamente sottostante l’edificio mentre in seguito di recente hanno acquisito il giardino (area di pertinenza graffata dal punto di vista catastale e composta da ritagli di terreno circostanti l’edificio) lasciando la cubatura alla venditrice che l’ha utilizzata per realizzare delle case attorno.
  • In seguito hanno acquisito della cubatura (300mq) dal Comune attraverso un accordo di pianificazione di interventi di attuazione diretta PI per la costruzione di eventuali garage e eventuale ampliamento. Non è possibile secondo le regole dell’ufficio edilizia costruire un altro fabbricato in quanto non rispetterebbe le distanze di 5 metri dal confine e 10 metri dai fabbricati.

DOMANDA
Sui 300 mq acquistati dal Comune si deve pagare l’IMU?

RIFLESSIONI
Potrebbero non essere tenuti a pagare l’imu come area edificabile sulla cubatura acquisita in quanto il terreno su cui insiste la cubatura è un terreno di pertinenza, non un’area a sé stante in cui si possa costruire un fabbricato o vendere sul mercato, dove esistono già dei fabbricati, uno esente per abitazione principale ed uno classificato come seconda abitazione su cui già pagano Imu secondo la rendita di legge.
Credo che la potenzialità edificatoria che non è utilizzata, non è da considerarsi, come non viene considerata qualsiasi cubatura residua di un lotto che con la costruzione non ha sfruttato tutta la potenzialità.
Caso diverso ed ovviamente assoggettabile a pagamento per diversa rendita abitativa sarà se verrano fatti dei lavori di ampliamento oppure se venisse interamente demolito l’edificio e quindi trasformato in area edificabile oppure se ricostruito un nuovo edificio quindi con diversa rendita per maggiore cubatura.

Emettereste avviso di accertamento per il pagamento della cubatura comprata dal Comune?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione riguardante il pagamento dell’IMU (Imposta Municipale Propria) su un terreno acquisito dal Comune con cubatura per eventuali costruzioni, come garage o ampliamenti, richiede un’analisi basata sulle normative vigenti relative all’IMU e alla classificazione dei terreni edificabili.

Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale:
L’IMU è un’imposta locale che si applica sia agli immobili edificati che ai terreni edificabili. La definizione di “terreno edificabile” ai fini IMU è fornita dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 504/1992, che considera edificabili i terreni idonei alla costruzione di edifici in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Norme Relative alla Teoria:

  • D.Lgs. 504/1992: Definizione di terreno edificabile.
  • D.Lgs. 23/2011 (e successive modifiche): Normativa sull’IMU.

Esempi Concreti:

  1. Un terreno classificato come edificabile secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzato per la costruzione è soggetto all’IMU come terreno edificabile.
  2. Se un terreno acquisisce cubatura ma non può essere utilizzato per costruire nuovi fabbricati a causa di vincoli urbanistici (es. distanze minime), la sua classificazione fiscale e la conseguente imposizione IMU potrebbero non cambiare fino a che non si verifica un effettivo cambio di destinazione o utilizzo.

Conclusione Sintetica:
Nel caso specifico, se la cubatura acquisita dal Comune non modifica la classificazione del terreno da pertinenza a terreno edificabile secondo gli strumenti urbanistici vigenti, e non vi è la possibilità concreta di edificare nuovi fabbricati, potrebbe non essere dovuto il pagamento dell’IMU sulla cubatura acquisita fino a che non si realizza un effettivo intervento che modifichi lo stato dei luoghi. Tuttavia, è fondamentale verificare la specifica classificazione urbanistica e fiscale del terreno dopo l’acquisizione della cubatura e consultare l’ente locale per una valutazione definitiva.

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Bibliografia: