DESCRIZIONE CASISTICA:
- Marito e moglie comproprietari in percentuale diverse di un edificio con una abitazione principale al piano terra ed una seconda casa al piano primo dello stesso edificio;
- Avevano dapprima solo la proprietà del terreno strettamente sottostante l’edificio mentre in seguito di recente hanno acquisito il giardino (area di pertinenza graffata dal punto di vista catastale e composta da ritagli di terreno circostanti l’edificio) lasciando la cubatura alla venditrice che l’ha utilizzata per realizzare delle case attorno.
- In seguito hanno acquisito della cubatura (300mq) dal Comune attraverso un accordo di pianificazione di interventi di attuazione diretta PI per la costruzione di eventuali garage e eventuale ampliamento. Non è possibile secondo le regole dell’ufficio edilizia costruire un altro fabbricato in quanto non rispetterebbe le distanze di 5 metri dal confine e 10 metri dai fabbricati.
DOMANDA
Sui 300 mq acquistati dal Comune si deve pagare l’IMU?
RIFLESSIONI
Potrebbero non essere tenuti a pagare l’imu come area edificabile sulla cubatura acquisita in quanto il terreno su cui insiste la cubatura è un terreno di pertinenza, non un’area a sé stante in cui si possa costruire un fabbricato o vendere sul mercato, dove esistono già dei fabbricati, uno esente per abitazione principale ed uno classificato come seconda abitazione su cui già pagano Imu secondo la rendita di legge.
Credo che la potenzialità edificatoria che non è utilizzata, non è da considerarsi, come non viene considerata qualsiasi cubatura residua di un lotto che con la costruzione non ha sfruttato tutta la potenzialità.
Caso diverso ed ovviamente assoggettabile a pagamento per diversa rendita abitativa sarà se verrano fatti dei lavori di ampliamento oppure se venisse interamente demolito l’edificio e quindi trasformato in area edificabile oppure se ricostruito un nuovo edificio quindi con diversa rendita per maggiore cubatura.
Emettereste avviso di accertamento per il pagamento della cubatura comprata dal Comune?