IMU beni merce: senza dichiarazione niente agevolazioni

Cassazione: l’omessa presentazione della dichiarazione IMU fa perdere l’agevolazione per i beni merce posseduti dalle imprese edilizie destinati alla vendita, anche se il comune è a conoscenza dello stato degli immobili

Segnaliamo, in materia di IMU, la sentenza 5190/2022 della Corte di Cassazione, dove si sottolinea che, se la parte contribuente non ha presentato la dichiarazione prevista dal comma 5-bis art.2 DL 102/2013 attestante il possesso dei requisiti per godere dell’esenzione dell’IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita e non locati (cd. beni merce), l’agevolazione relativa non le può essere concessa né può ritenersi che l’omessa dichiarazione IMU sarebbe irrilevante non essendo intervenute variazioni rispetto alla dichiarazione originaria.

Secondo la Corte, infatti, tale dichiarazione è un requisito imprescindibile per godere dell’esenzione: “si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta”.

Nel caso specifico, non è quindi praticabile l’operazione ermeneutica compiuta dalla CTR che in sostanza ha reputato non doveroso lo specifico e formale onere del contribuente di comunicare all’Ente impositore gli estremi degli immobili, oggetto di beneficio fiscale, avendo già il Comune, sin dalla dei permessi di costruire “contezza dello stato e dei dati degli immobili oggetto di esenzione IMU”.