In caso di Ati, le certificazioni devono essere possedute dalla sola impresa capogruppo o da tutti gli o.e. associati?

In un’Associazione Temporanea d’Imprese (ATI), le certificazioni richieste ai fini dell’attribuzione di specifico punteggio premiale devono essere possedute dalla sola impresa capogruppo (mandataria) o da ogni songola impresa partecipante all’Ati?

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La questione delle certificazioni richieste ai fini dell’attribuzione di specifico punteggio premiale in un’Associazione Temporanea d’Imprese (ATI) riguarda la valutazione delle capacità e delle competenze delle imprese che partecipano a una gara d’appalto. La normativa di riferimento in materia di appalti pubblici è il Codice dei Contratti Pubblici, che è stato aggiornato con il Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 e sue successive modificazioni e integrazioni, incluso il recente D.Lgs 36/2023).

Teoria Generale del Diritto:
In linea generale, il Codice dei Contratti Pubblici prevede che le ATI possano partecipare alle gare d’appalto e che le capacità tecniche, professionali ed economiche possano essere messe in comune tra le imprese partecipanti. Tuttavia, la specifica questione delle certificazioni premiali dipende dalla natura della certificazione e dalle disposizioni del bando di gara.

Norme Relative alla Teoria:

  • Art. 45 e seguenti del D.Lgs 50/2016 (e modifiche successive) trattano della qualificazione degli esecutori e delle modalità di partecipazione alle gare d’appalto, inclusa la partecipazione tramite ATI.

Esempi Concreti:

  • Se il bando di gara specifica che una determinata certificazione (ad esempio, una certificazione di qualità o ambientale) è necessaria per l’attribuzione di un punteggio premiale, bisogna verificare se tale requisito è richiesto essere posseduto dalla sola impresa capogruppo o da tutte le imprese partecipanti. Alcuni bandi possono prevedere che la certificazione debba essere detenuta da tutte le imprese partecipanti, altri possono consentire che la certificazione sia posseduta dalla sola impresa capogruppo o da un numero sufficiente di imprese partecipanti per soddisfare i criteri del bando.

Conclusione Sintetica:
La necessità che le certificazioni richieste ai fini dell’attribuzione di specifico punteggio premiale siano possedute dalla sola impresa capogruppo o da ogni singola impresa partecipante all’ATI dipende strettamente dalle disposizioni del bando di gara. È fondamentale leggere attentamente il bando e, in caso di dubbi, richiedere chiarimenti all’ente appaltante.

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Bibliografia: