In caso di “ricorrente seriale” l’istanza di accesso civico generalizzato può essere respinta, perchè configura una richiesta massiva plurima - Ius & management In caso di “ricorrente seriale” l’istanza di accesso civico generalizzato può essere respinta, perchè configura una richiesta massiva plurima - Ius & management
Cons. Stato n. 3159/2026: l’istanza di accesso civico generalizzato può essere respinta se configura una “richiesta massiva plurima”
CONTENUTO
Il principio di trasparenza, pur essendo un pilastro dell’azione amministrativa moderna, incontra limiti invalicabili qualora la sua applicazione rischi di compromettere l’efficienza degli uffici pubblici. Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3159/2026, l’amministrazione ha il potere di respingere un’istanza di accesso civico generalizzato quando questa provenga da un cosiddetto “ricorrente seriale”.
Il ragionamento giuridico poggia sulla configurazione dell’istanza come richiesta massiva plurima, una fattispecie che integra un vero e proprio abuso dello strumento del FOIA (Freedom of Information Act). Sebbene il d.lgs. 33/2013, agli articoli 5 e 5-bis, riconosca a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni senza obbligo di motivazione, tale diritto non è assoluto.
La giurisprudenza, richiamando anche la fondamentale Adunanza Plenaria n. 10/2020, ribadisce la necessità di un bilanciamento tra:
- La trasparenza reattiva volta a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali.
- Il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione (ex art. 97 Cost.), che verrebbe pregiudicato da richieste talmente voluminose o reiterate da paralizzare l’attività ordinaria degli uffici.
Pertanto, quando l’istanza non mira a un controllo sociale effettivo ma si traduce in un onere irragionevole per l’ente, la PA può legittimamente opporre un diniego per tutelare la propria funzionalità operativa.
CONCLUSIONI
La pronuncia chiarisce che il FOIA non può essere trasformato in un’arma di disturbo dell’attività amministrativa. Il diniego è legittimo quando l’istanza, per le sue modalità “seriali” e “massive”, eccede i limiti della ragionevolezza e della sostenibilità organizzativa previsti dal sistema normativo.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: è necessario monitorare la frequenza e la mole delle istanze provenienti dal medesimo soggetto. In presenza di un “ricorrente seriale”, il dipendente può istruire un provvedimento di diniego motivando puntualmente sul pregiudizio al buon andamento dell’ufficio e sull’irragionevolezza della richiesta, evitando così responsabilità per rallentamenti dell’azione amministrativa ordinaria, pur restando nei limiti previsti dai commi del d.lgs. 33/2013.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo, specificamente nel capitolo relativo alla Trasparenza e Accesso ai documenti. È essenziale collegare questo orientamento al concetto di “abuso del diritto” e al bilanciamento tra l’art. 5 del d.lgs. 33/2013 e i limiti di cui all’art. 5-bis, nonché al principio costituzionale di efficienza della PA.
PAROLE CHIAVE
Accesso civico generalizzato, Ricorrente seriale, Richiesta massiva plurima, Trasparenza, Buon andamento, Abuso del diritto, FOIA.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Cons. Stato, sent. n. 3159/2026: conferma la legittimità del diniego di accesso civico generalizzato in caso di istanze massive e seriali.
- Adunanza Plenaria n. 10/2020: sentenza cardine sui presupposti e i limiti dell’accesso civico generalizzato.
- D.lgs. 33/2013, art. 5: disciplina l’accesso civico semplice e generalizzato.
- D.lgs. 33/2013, art. 5-bis: elenca le esclusioni e i limiti all’accesso civico per la tutela di interessi pubblici e privati.

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