conseguenza è che l’istante non può esperire l’azione di cui all’art. 116 c.p.a., ma deve proporre quella prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a.
tar piemonte sez II 1 7 2024 N. 805 TAR Piemonte, sezione II, sentenza 1° luglio 2024, n. 805 SILENZIO SU ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO NON HA VALORE PROVVEDIMENTALE .pdf (998,9 KB)