Inagibilità esercizio di somministrazione per mancanza accessibilità

Un esercizio di somministrazione che in sede di insediamento garantiva il rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, a seguito della realizzazione di interventi edilizi in difformità alla suddetta, non è più conforme in tal senso. Qual è la procedura corretta da seguire per intervenire in maniera interdittiva sull’attività? L’art. 82, comma 6, del D.P.R. 380/2001 dispone che tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili. Alla luce di ciò, è necessario dichiarare inagibile l’unità immobiliare in quanto inaccessibile alle persone disabili e, di conseguenza, sospendere l’attività di somministrazione ivi esercitata per il venir meno dei requisiti edilizi?
Grazie

Ad uso di tuti riporto due commi dell’art. 82 che hai citato:

6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.

7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l’entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l’ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

In teoria, ai sensi dello stesso DPR si può ricorrere ai poteri ex art. 222 del RD 27 luglio 1934, n. 1265 con l’ordinanza di sgombero, quindi di inutilizzo, fino all’adeguamento, dei locali ai fini dell’attività aperta al pubblico

La questione è sicuramente delicata e da approfondire dato che non si tratta di inagibilità in funzione della carenza di sicurezza.