Buongiorno
abbiamo il caso di un immobile dichiarato inagibile ai sensi dell’Art. 82, co. 6, D.P.R. 380/2001, ovvero per inaccessibilità da parte dei diversamente abili. Dentro questo immobile la stessa società ha un esercizio di somministrazione e una licenza di pubblico spettacolo.
Dopo aver fatto una prima ordinanza con cui sospendevamo le attività, il titolare ci ha detto di aver rimesso tutto a norma, il nostro Servizio edilizia ha mandato la PM a fare un controllo ed è risultato che i lavori sono insufficienti a sanare e pertanto l’immobile permane inagibile.
A questo punto il Suap fa una nuova ordinanza di sospensione delle attività, direi senza avvio del procedimento. La domanda è: diamo un termine entro il quale adeguarsi o subordiniamo l’efficacia dell’ordinanza alla trasmissione della documentazione atta a dimostrare l’avvenuto adeguamento? E se invece diamo un termine e non si adeguano, cosa facciamo? Revochiamo la licenza di pubblico spettacolo e dichiariamo inefficace la scia di somministrazione? E in questo caso meglio fare prima avvio dei procedimenti di revoca?
Grazie
Paola
La questione è delicata e occorrerebbero approfondimenti.
Tendenzialmente, citando una fra le tante - TAR Palermo n. 3110/2022 – è legittima l’ordinanza comunale avente a oggetto l’immediata cessazione dell’attività commerciale per mancanza di agibilità dei locali.
Ma puoi vedere casi particolari come il Consiglio di Stato n. 1265/2014.
In via generale, puoi limitarti a disporre la sospensione dell’attività fino al ripristino (quando sia possibile arrivarci al ripristino). Se poi la sospensione dura più dei termini legali imposti per il formarsi della decadenza (in genere 12 mesi), si passerà alla fase due con la dichiarazione di decadenza