Incarichi dirigenziali art. 19 comma 5-bis e comma 6 TUPI - distinzione e chiarimenti

Gentilissimi,
poiché dalla lettura della norma in oggetto sono emersi dei dubbi - non risolti dalla relativa lezione - vi chiedo quanto segue.

Comma 5-bis […] gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, […]

anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 → tramite questo comma posso incaricare solo altri dirigenti e non “normale” personale dipendente? Se sì, quali sarebbero questi ruoli diversi dall’art. 23? L’unico esempio che ho trovato è quello allegato dove l’INPS incarica un dirigente ACI)
incarico art. 19 comma 5-bis inps.pdf (428,2 KB)

Comma 6 […] Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione […] ai soggetti indicati dal presente comma. […]
Tali incarichi sono conferiti […] a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione → intende della specifica amministrazione che necessita il posto? Posso nominare anche dipendenti pubblici di altre amministrazioni?
es. per assurdo è possibile che un Ministero nomini ex comma 6 un dipendente INPS (anche non dirigente) oppure posso nominare solo persone che in generale non lavorano nella PA?

Vi ringrazio.

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omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alle tue domande, iniziamo con una premessa generale sul diritto amministrativo e sui principi che regolano l’attribuzione degli incarichi dirigenziali all’interno della pubblica amministrazione.

La normativa di riferimento per la gestione degli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione italiana è il d.lgs. 165/2001, noto come “Codice del lavoro pubblico”, che stabilisce le regole per l’assunzione, la mobilità e la gestione del personale nelle amministrazioni pubbliche.

  1. Comma 5-bis: Questo comma permette alle amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali anche a dirigenti che non appartengono ai ruoli previsti dall’art. 23 del d.lgs. 165/2001, purché siano dipendenti delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, o di organi costituzionali. L’interpretazione prevalente è che tale disposizione si riferisca esclusivamente a dirigenti, e non a personale non dirigenziale. I ruoli diversi dall’art. 23 possono includere dirigenti di enti pubblici economici, agenzie, enti di ricerca, ecc., che pur non essendo inquadrati nei ruoli tradizionali della pubblica amministrazione, possono essere considerati per incarichi dirigenziali in virtù delle loro competenze e esperienze.

    Esempio: L’INPS che incarica un dirigente dell’ACI come menzionato nel documento allegato.

  2. Comma 6: Questo comma amplia ulteriormente la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a persone esterne all’amministrazione, purché queste abbiano una “particolare e comprovata qualificazione professionale” non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione stessa. La formulazione “non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione” si riferisce alla specifica amministrazione che necessita di conferire l’incarico, indicando che è possibile nominare anche dipendenti pubblici di altre amministrazioni, purché possiedano le qualificazioni richieste e non siano disponibili tali competenze all’interno dell’amministrazione che conferisce l’incarico.

    Esempio: Un Ministero potrebbe nominare un dipendente dell’INPS (anche non dirigente) per un incarico dirigenziale, se questo dipendente possiede competenze particolari e comprovate non disponibili all’interno del Ministero.

Conclusione sintetica: Il comma 5-bis consente l’attribuzione di incarichi dirigenziali a dirigenti di altre amministrazioni, mentre il comma 6 permette di conferire incarichi anche a soggetti esterni o dipendenti di altre amministrazioni, purché abbiano qualificazioni professionali specifiche e non rinvenibili all’interno dell’amministrazione che necessita dell’incarico.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione su My GTPs: ChatGPT - OMNIAVIS Esperto Risponde - Diritto in Comune . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia e link utili:

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