Incarichi dirigenziali esterni

Il D.L. 80/21 ha soppresso il secondo periodo del comma 5-bis art.19 d.lgs.165/01, e poi con l’art. 3, comma 3-bis ha disposto che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le percentuali di cui all’articolo.19, comma 5-bis, del d.lgs. 165/01, cessano di avere efficacia”. Questo significa che non ci sono più limiti al numero di incarichi dirigenziali esterni che possono essere affidati da una p.a.?

Il limite è sempre costituito dalla disponibilità economica e dall’opportunità
La normativa derogatoria intesa al fine di semplificare l’adozione di contratti temporanei di elevata specializzazione per gestione PNRR trascende dalla totale liberalizzazione dei conferimenti di incarichi.

grazie per la conferma