Incarichi esterni ente locale

Gentile Professor @Simone.Chiarelli ,
vorrei chiederle un chiarimento. Perchè nella maggior parte dei REGOLAMENTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E COLLABORAZIONI AD ESPERTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE approvati dai Comuni si esclude la possibilità di affidare incarichi nell’ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio dell’Amministrazione e alla consulenza tecnica di parte?

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione che sollevi riguarda la prassi amministrativa di escludere l’affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio, il patrocinio e la consulenza tecnica di parte a esperti esterni nell’ambito dei regolamenti comunali. Questa prassi trova fondamento in diverse considerazioni di natura giuridica e pratica.

Teoria generale del diritto / Premessa generale:
Nel diritto amministrativo, la rappresentanza in giudizio e il patrocinio legale dell’Amministrazione sono funzioni particolarmente delicate che implicano la difesa degli interessi pubblici. Queste attività sono generalmente riservate a soggetti che hanno un rapporto organico con l’Amministrazione, come gli avvocati interni o gli uffici legali, per garantire una maggiore coerenza e continuità nella gestione delle questioni legali.

Norme relative alla teoria:

  1. L’art. 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di avvocati e procuratori legali per il patrocinio in giudizio, con particolari condizioni.
  2. Il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo) stabilisce le modalità con cui le amministrazioni possono essere rappresentate in giudizio.
  3. Il Nuovo codice degli appalti (dlgs 36/2023) potrebbe contenere disposizioni aggiornate riguardanti l’affidamento di servizi legali, ma al momento non posso fornire dettagli specifici senza una verifica aggiornata della normativa.

Esempi concreti:

  • Un Comune potrebbe avere un regolamento che prevede l’utilizzo di avvocati interni per la rappresentanza in giudizio, riservando gli incarichi esterni per consulenze specialistiche non legate direttamente al contenzioso.
  • In caso di necessità di consulenza tecnica di parte, il Comune potrebbe preferire affidare l’incarico a un professionista interno o a un ente con il quale ha già un rapporto consolidato, per questioni di fiducia e conoscenza delle pratiche amministrative.

Conclusione sintetica:
La scelta di escludere l’affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio e attività correlate a esperti esterni è motivata dalla necessità di assicurare una difesa efficace e coerente degli interessi pubblici, nonché dalla volontà di mantenere un controllo diretto su funzioni così rilevanti.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione su My GTPs: ChatGPT - OMNIAVIS Esperto Risponde - Diritto in Comune . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia: