Incarico dirigenziale ex art. 110 c. 1 TUEL - limiti alla "discrezionalità" del Sindaco

In ordine all’oggetto - pur avendo esperito molte ricerche non sono ancora riuscito a trovare delle risposte certe, o meglio, una giurisprudenza granitica.
Pare assodato che in ordine agli incarichi a contratto ex art. 110 per ricoprire ruoli da dirigente, al netto di una selezione pubblica, il sindaco abbia poi ampi margini di discrezionalità nella scelta.
La questione quindi è che, paradossalmente, se un ente è dotato di un regolamento per la gestione di queste procedure che prevede l’attribuzione di punteggi relativamente a titolo e colloquio, si forma evidentemente un elenco di idonei tra cui risulta uno più idoneo ed uno meno idoneo.
Il sindaco può legittimamente optare per il soggetto meno idoneo. Ma in tal caso non soggiace ad una motivazione? E come si legge questo articolo in combinato disposto col comma 6 dell’art. 19 del TUPI?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione che sollevi riguarda la discrezionalità del sindaco nella scelta dei dirigenti a contratto ex art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), D.lgs. 267/2000, e la sua interazione con le procedure di selezione pubblica e i criteri di valutazione previsti da eventuali regolamenti comunali.

Teoria generale del diritto e premessa generale:
La discrezionalità amministrativa è un principio fondamentale nel diritto amministrativo, che consente all’amministrazione di scegliere tra diverse opzioni legittime in base a criteri di opportunità e merito. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata e deve essere esercitata nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento e trasparenza.

Norme relative alla teoria:

  • Art. 110 del TUEL (D.lgs. 267/2000): prevede la possibilità per il sindaco di conferire incarichi di dirigente a contratto, anche al di fuori dei ruoli, previa selezione pubblica.
  • Art. 19, comma 6, del TUEL: stabilisce che l’organo di vertice dell’ente (nel caso dei comuni, il sindaco) nomina e revoca i dirigenti, secondo le modalità previste dallo statuto o dal regolamento comunale.

Esempi concreti:
Se un comune ha adottato un regolamento che prevede criteri specifici e l’attribuzione di punteggi per la selezione dei dirigenti, il sindaco, pur mantenendo una certa discrezionalità, deve agire in conformità con tali criteri. La scelta di un candidato meno idoneo sulla base del punteggio deve essere adeguatamente motivata, soprattutto se si discosta significativamente dalle valutazioni emerse durante la procedura di selezione.

Conclusione sintetica:
Il sindaco ha discrezionalità nella scelta dei dirigenti a contratto, ma questa deve essere esercitata nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza e delle procedure stabilite da eventuali regolamenti comunali. La scelta di un candidato meno idoneo deve essere adeguatamente motivata, in particolare alla luce dei criteri di valutazione previsti dal regolamento.

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