Incentivi art 113 dlgs 50/2016

In riferimento ad accordi quadro di lavori affidati a seguito di procedura aperta o negoziata, si chiede se l’ammontare del fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs. 50/2016,vada calcolato o meno sull’importo del contratto applicativo, al netto del ribasso offerto.

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In materia di appalti pubblici, il fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche è disciplinato dall’articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016, noto come Codice dei Contratti Pubblici. Tale fondo è destinato a remunerare il personale tecnico-amministrativo che si occupa della progettazione, direzione lavori, e altre funzioni tecniche relative agli appalti pubblici.

Teoria Generale del Diritto

La teoria generale del diritto suggerisce che le norme relative alla costituzione e all’utilizzo di fondi specifici, come quello per l’incentivazione delle funzioni tecniche, devono essere interpretate in modo da rispettare gli scopi per cui sono stati istituiti, tenendo conto delle disposizioni normative e delle eventuali linee guida interpretative fornite dalle autorità competenti.

Norme Relative alla Teoria

L’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che il fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche è calcolato in percentuale sull’importo dei lavori, servizi o forniture affidati. Tuttavia, il Codice non specifica esplicitamente se il calcolo debba essere effettuato al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Esempio Concreto

Supponiamo che un’amministrazione pubblica abbia affidato un accordo quadro per lavori di manutenzione con un importo a base d’asta di 1.000.000 di euro. Se un’impresa si aggiudica il contratto con un ribasso del 10%, l’importo contrattuale diventa 900.000 euro. La questione è se il fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche debba essere calcolato sull’importo iniziale di 1.000.000 di euro o sull’importo finale di 900.000 euro.

Conclusione Sintetica

La prassi amministrativa e le interpretazioni giurisprudenziali tendono a considerare che il calcolo del fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche debba essere effettuato sull’importo contrattuale effettivo, ovvero al netto del ribasso offerto. Tuttavia, in assenza di una disposizione esplicita, è consigliabile verificare le linee guida dell’ANAC o eventuali chiarimenti normativi successivi.

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Bibliografia

Nota Bene: Il Decreto Legislativo 50/2016 è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni. Pertanto, per questioni specifiche sugli appalti, è fondamentale consultare la normativa più recente, come il Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), che potrebbe aver introdotto modifiche rilevanti.