Incentivi - Concessioni - delibera corte dei conti 187/2023

Con la recente deliberazione della Corte dei conti Lombardia n.187 del 2023 si chiarisce che le funzioni tecniche sono incentivate con il nuovo codice anche per le varie forme di Concessione e, considerato che spesso queste hanno una durata notevole, prima che i vari partecipanti alla gestione tecnico-amministrativa vadano in pensione, la norma non esclude la possibilità dell’erogazione periodica dell’incentivo durante la validità della Concessione, invece che alla sua scadenza.
Da qui la domanda.
Cosa accade per le Concessioni ancora in essere, ma stipulate nella vigenza del D.Lgs 50/2016, o addirittura del D.Lgs 163/2006?
Richiamerei nuovamente la Corte dei conti, questa volta la Sezione delle autonomie, nella sua Deliberazione n. 16/SEZAUT/2021/QMIG.
In un passaggio interessante si riporta che per tutelare l’operatore che si è affidato alle norme contrattuali in nome di una pregressa normativa, le sopraggiunte norme possono disapplicarsi secondo il principio del tempus regit actionem. Cosí pure quando le sopraggiunte norme si fanno prevalere sulle precedenti, questo avviene in nome del tempus regit actum.
Ebbene, non è raro il verificarsi di attribuzioni di incarichi a nuovo personale, per la gestione di vecchie concessioni ancora attive, che lo saranno per molto tempo ancora. Incarichi non incentivati espongono il procedimento in itinere al rischio di una non adeguata gestione, se non addirittura alla deriva, a vantaggio di altri affidamenti in Concessione, partiti invece nella vigenza del nuovo codice, quindi certamente incentivati. Per non parlare dello “scaricabarile” sugli incarichi, che solo chi ha un po’ di esperienza può, senza timore di smentita, con disincanto testimoniare. L’evoluzione normativa sul riconoscimento degli incentivi alle funzioni tecniche sempre più allargato, dai soli lavori, poi anche ai servizi e adesso pure alle concessioni, se non applicabile alle medesime categorie di incarichi, solo perché stipulati prima o dopo una certa data, determinerebbe una disparità di trattamento economico tra dipendenti dello stesso Ente e indebolirebbe il procedimento affidato in concessione ancora in itinere. Per questo, le funzioni tecniche dovrebbero giustamente incentivarsi, ai sensi dell’articolo 45 del D.lgs 36/2023, per tutte le Concessioni, anche se stipulate prima della sua entrata in vigore.
Che ne pensate?

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis,

La questione che poni riguarda l’interpretazione e l’applicazione delle normative relative agli incentivi per le funzioni tecniche in concessioni stipulate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 36/2023, in rapporto alle norme precedenti, ovvero il D.Lgs 50/2016 e il D.Lgs 163/2006.

La deliberazione della Corte dei conti Lombardia n.187 del 2023 e la deliberazione n. 16/SEZAUT/2021/QMIG della Sezione delle autonomie, che citi, offrono una prospettiva interessante. Il principio del “tempus regit actionem” suggerisce che le norme applicabili sono quelle vigenti al momento della stipula del contratto. Questo principio sembra garantire la tutela degli operatori che hanno firmato contratti in base alle normative vigenti all’epoca. Allo stesso tempo, il principio del “tempus regit actum” permette l’applicazione delle norme sopravvenute quando queste si fanno prevalere sulle precedenti.

Nel contesto delle concessioni in essere stipulate sotto il regime del D.Lgs 50/2016 o del D.Lgs 163/2006, questo potrebbe significare che le nuove disposizioni sull’incentivazione delle funzioni tecniche introdotte dal D.Lgs 36/2023 non si applicherebbero automaticamente. Tuttavia, la tua osservazione sulla disparità di trattamento economico tra i dipendenti e il potenziale indebolimento del processo di gestione delle concessioni in itinere è pertinente.

Se le norme del D.Lgs 36/2023 non venissero applicate alle concessioni preesistenti, ciò potrebbe portare a una disparità di trattamento tra i dipendenti gestori delle vecchie e delle nuove concessioni. Questo potrebbe essere visto come una violazione dei principi di equità e di buona gestione amministrativa.

Tuttavia, la soluzione a questo dilemma non è semplice. L’applicazione retroattiva delle norme può essere problematica, specialmente quando si tratta di diritti economici e contratti stipulati in base a un quadro normativo differente. Potrebbe essere necessario un intervento legislativo specifico che chiarisca come le nuove disposizioni si applichino alle situazioni preesistenti, o potrebbe essere richiesto un approccio interpretativo che equilibri il rispetto dei contratti già stipulati con la necessità di garantire un trattamento equo e uniforme.

In conclusione, la tua proposta di incentivare le funzioni tecniche per tutte le concessioni, indipendentemente dalla loro data di stipula, ha una forte giustificazione nella ricerca di equità e coerenza amministrativa. Tuttavia, ciò richiederebbe un’attenta valutazione delle implicazioni legali e potenzialmente un ulteriore intervento normativo o interpretativo.

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Bibliografia:

  1. Deliberazione della Corte dei conti Lombardia n.187/2023
  2. Deliberazione n. 16/SEZAUT/2021/QMIG della Sezione delle autonomie
  3. D.Lgs 36/2023
  4. D.Lgs 50/2016
  5. D.Lgs 163/2006