In relazione agli incentivi previsti dall’art. 45 del Codice si chiede se questi possano essere previsti per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 140.000 (pertanto non rientranti nella programmazione triennale prevista dall’art. 37), se deve essere adottato uno specifico Regolamento da parte dell’Ente e se possono essere previsti anche in relazione agli affidamenti concernenti i Servizi Sociali (sia attivati col Codice che attraverso co-progettazione).
Grazie
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per rispondere alla tua domanda, iniziamo con una premessa generale sul contesto normativo degli incentivi nell’ambito degli appalti pubblici, come previsto dall’art. 45 del Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016), e sulle sue applicazioni specifiche.
L’art. 45 del Codice degli appalti disciplina gli incentivi per la progettazione e l’innovazione, prevedendo che le stazioni appaltanti possano riconoscere incentivi economici al personale interno per l’elaborazione di progetti di lavori, servizi e forniture che si distinguano per qualità e innovazione, a condizione che tali progetti portino a un effettivo risparmio di spesa per l’amministrazione.
Norme relative alla teoria:
- D.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti): Art. 45 riguardante gli incentivi per la progettazione e l’innovazione.
- D.lgs. 36/2023 (Nuovo codice appalti): Per eventuali aggiornamenti normativi.
Esempi concreti:
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Affidamenti diretti di importo inferiore a 140.000 euro: Gli incentivi possono essere previsti anche per questi affidamenti, purché siano rispettati i criteri di economicità, efficacia, imparzialità, e trasparenza. Non è espressamente richiesto dal Codice degli appalti che questi incentivi siano limitati agli affidamenti inclusi nella programmazione triennale di cui all’art. 37.
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Regolamento specifico: L’adozione di un regolamento interno da parte dell’ente che disciplini l’attribuzione degli incentivi è una prassi consigliata per garantire chiarezza, trasparenza e uniformità nell’applicazione di tali incentivi. Questo regolamento dovrebbe dettagliare i criteri, le procedure e le condizioni per l’attribuzione degli incentivi.
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Servizi Sociali: Gli incentivi possono essere previsti anche per gli affidamenti relativi ai servizi sociali, sia quelli attivati secondo le disposizioni del Codice degli appalti sia attraverso processi di co-progettazione, a patto che tali incentivi siano in linea con i principi di economicità, efficacia, imparzialità, e trasparenza e che contribuiscano a un miglioramento qualitativo del servizio offerto.
Conclusione sintetica:
Gli incentivi previsti dall’art. 45 del Codice degli appalti possono essere applicati anche agli affidamenti diretti di importo inferiore a 140.000 euro e possono riguardare anche i servizi sociali. È consigliabile che l’ente adotti un regolamento specifico per disciplinare l’attribuzione di tali incentivi, al fine di garantire trasparenza e coerenza nell’applicazione.
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