Mi pongo alcuni interrogativi:
a) nel caso di mancata adozione del Regolamento interno, il dipendente che non abbia ricevuto gli incentivi tecnici deve adire il giudice del lavoro?
b) il giudice del lavoro può imporre un obbligo di facere con valenza solo per il futuro?
c) il riconoscimento delle spettanze per il pregresso non sarebbe, comunque, realizzabile visto che l’incentivo tecnico è legato al quadro economico presente nella documentazione di gara al momento dell’indizione della stessa e, tale che, sulle somme messe a disposizione per il singolo appalto, si crei il famoso “fondo per gli incentivi tecnici”?
d) l’autonomia negoziale riconosciuta alla Stazione Appaltante, datrice di lavoro, può spingersi ad escludere i dipendenti preposti alla funzione acquisti e gare, perchè attinente al proprio ordine di servizio?
Infine, segnalo il recente parere MIMS del 31/08/2022 (nr. 1485) meritevole di ulteriore approfondimento.
Resto, infine, dell’avviso che l’art. 113 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. doveva prevedere il rinvio ad una norma regolamentare che non doveva rimettere all’autonomia negoziale delle parti (Datore di lavoro\Stazione Appaltante e lavoratore dipendente).
Spero mi possiate dare un consiglio in modo da poter affrontare la questione al meglio nel mio Ente (SocietĂ partecipata al 100% dal Comune che svolge attivitĂ di Committenza ausiliarie alle altre societĂ che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica come acqua, tributi etc).