Incentivi funzioni tecniche

Buonasera e anticipatamente grazie…

Lavoro presso un piccolo comune del reggiano dal marzo 2020 in qualità di PO del settore tecnico, quando sono arrivata ho appreso che dal 2016 si era in pendenza dell’approvazione del regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche.
Nel gennaio 2021 è stato approvato (con efficacia retroattiva, I dubbio di legittimità) ed integrato al contratto decentrato.
Il Responsabile dell’ufficio personale associato (funzione delegata) ci dice che gli incentivi non posso essere riconosciuti, pur anche correttamente accantonati nei diversi QTE e mandati a residuo nelle diverse annualità, perché mai inseriti nel fondo decentrato sotto la voce dedicata (specifico che l’allora Responsabile Finanziario forniva solo i dati per la costituzione del fondo che rimaneva in capo all’Unione e che tra le altre cose ha di recente cambiato Responsabile).
Gli incentivi che non vengono erogati non mi riguardano direttamente, ma piuttosto alcuni colleghi che giustamente ne chiedono conto… Anche il Segretario Comunale non si vuole sbilanciare nell’assumere un atto ad hoc.
Posso chiederle cosa ne pensa? Nel farlo condivido alcuni riferimenti che ho trovato utili per farmi un’idea (una citazione e due documenti)

Lascio traccia di qualche considerazione del nostro ufficio personale:

Gli incenƟvi disciplinaƟ dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1,
comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogaƟ su risorse finanziarie individuate ex lege facenti
capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture,
non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei
dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”.
Le risorse vanno accantonare sui singoli quadri economici delle gare oggetto d’incentivazione sul
bilancio di previsione e sotto la voce “fondo incentivi funzioni tecniche”. La modalità di
registrazione in contabilità sono state disciplinate da ARCONET nella seduta del 20 marzo 2019
alla quale ti rimando.
Il legislatore del 2016 si è faƩo carico delle quesƟoni di diriƩo transitorio e le ha risolte scegliendo
l’opzione dell’ultraƫvità, consentendo, così, che il regime previgente conƟnui ad operare in
relazione “alle procedure e ai contraƫ per i quali i bandi o avvisi siano staƟ pubblicaƟ prima
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016”. Ai sensi dell’art. 216, comma 1, infatti, le
disposizioni introdotte dal d.lgs. n.50 del 2016 si applicano solo alle procedure bandite
dopo la data dell’entrata in vigore del nuovo “Codice”.
Riporto la criticità che le Amministrazioni si sono trovare a gestire “Per le procedure bandite
sotto la vigenza del nuovo Codice ma prima del 1 gennaio 2018? come si deve procedere?
RISPOSTA = La questione non è di poco conto, in considerazione del fatto che resterebbe
in piedi la riconduzione dell’incentivo nell’ambito del limite del tetto accessorio delle spese
del personale. Il problema, quindi, resta e dovrà essere risolto dalle singole
Amministrazioni magari con il supporto di nuove interpretazioni da parte della Corte dei
Conti”.

Appalti_ la giurisprudenza della Corte dei Conti sugli incentivi tecnici.pdf (624,6 KB)
Circolare_Pers_8nov_Inc.pdf (138,7 KB)

Non posso che cogliere l’occasione per ringraziarla della cultura tecnica che divulga ogni giorno.