Si chiede se, alla luce del parere n. 196/2023 della Corte dei Conti Sez. Toscana, le attività svolte dall’Ufficio Ragioneria, quali l’adozione del visto attestante la copertura finanziaria e l’emissione dei mandati di pagamento, possono essere oggetto degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D.lgs. 36/2023.
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per rispondere alla tua domanda, è importante iniziare con una premessa generale sul diritto degli appalti e sulle norme che regolano gli incentivi per le funzioni tecniche, per poi analizzare specificamente il contesto del parere della Corte dei Conti e l’applicabilità dell’art. 45 del D.lgs. 36/2023.
Teoria Generale e Normative di Riferimento:
Gli incentivi per le funzioni tecniche, introdotti per valorizzare il lavoro degli operatori pubblici coinvolti nella progettazione e gestione degli appalti, sono disciplinati dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e successivamente modificati e integrati dal D.lgs. 36/2023, noto come Nuovo Codice degli Appalti. L’art. 45 del D.lgs. 36/2023 specifica le condizioni e i criteri per l’attribuzione di tali incentivi, focalizzandosi sulle attività tecniche svolte nel contesto della progettazione, direzione lavori, e altre funzioni tecniche specifiche.
Analisi del Parere della Corte dei Conti e Applicabilità dell’Art. 45:
Il parere n. 196/2023 della Corte dei Conti Sez. Toscana affronta la questione degli incentivi per le funzioni tecniche, ponendo l’accento sulla necessità di distinguere tra attività strettamente tecniche e quelle amministrativo-contabili. Le attività svolte dall’Ufficio Ragioneria, quali l’adozione del visto di copertura finanziaria e l’emissione dei mandati di pagamento, rientrano più propriamente in compiti amministrativi e contabili, piuttosto che in funzioni tecniche nel senso stretto del termine.
Esempio Concreto:
Se un tecnico comunale partecipa alla progettazione di un’opera pubblica, la sua attività può rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 45 del D.lgs. 36/2023 per l’attribuzione degli incentivi. Al contrario, l’attività di un funzionario dell’Ufficio Ragioneria che si limita a verificare la copertura finanziaria non è direttamente legata alla progettazione o gestione tecnica dell’appalto, e quindi non rientrerebbe nei criteri previsti per gli incentivi tecnici.
Conclusione:
Alla luce del parere n. 196/2023 della Corte dei Conti Sez. Toscana, le attività svolte dall’Ufficio Ragioneria, come l’adozione del visto di copertura finanziaria e l’emissione dei mandati di pagamento, non sembrano rientrare nell’ambito di applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.lgs. 36/2023. Questo perché tali attività sono considerate di natura amministrativo-contabile piuttosto che tecniche.
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Bibliografia:
- D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici): Testo Unico
- D.lgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti): [Testo Unico](Normattiva - Errore