Domanda: nei servizi e forniture, la complessita della gara, puo giustificare il riconoscimento dell incentivo anche se “sotto” i 500000 milaeuro e anche se rup e direttore esecuzione coincidono??
Buongiorno,
leggendo e riportando in parte il contenuto dell’art 113 del D.lgs 50/16 non si trova alcun riferimento sugli importi o sulla complessità.
" co 2: A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti"…
Essendo un riferimento “generico”, per un maggior dettaglio, solitamente gli enti adottano un regolamento, che potrebbe ad esempio escludere e/o ammettere la situazione descritta.
Riporto un esempio di regolamento.
Regolamento-incentivi-funzioni-tecniche_DGC-227.21_completo.pdf (395,1 KB)
Vincenzo
Buongiorno, io parto da queste considerazioni , (che qui sotto le riporto) quindi non capisco la risposta che lei mi ha cortesemente fornito.: Le Linee-guida Anac n. 3, approvate con Delibera n. 1096/2016 e successivamente aggiornate con Delibera n. 1007/2017, hanno precisato che negli appalti di servizi e forniture il Rup, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge anche il ruolo di Dec mentre l’obbligo della nomina del Dec come soggetto diverso dal Rup ricorre nei seguenti casi:
1.prestazioni di importo superiore ad Euro 500.000;
2.interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
3.prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, sociosanitario, supporto informatico);
4.interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5.per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla Stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
La Corte dei conti (Sezione Veneto, Delibera n. 107/2019) ha affermato che per quegli appalti di servizi per i quali non sussiste l’obbligo di nomina del Dec come soggetto diverso dal Rup non sussistono le condizioni per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche. Anche qualora, per esigenze organizzative, l’Amministrazione decidesse di nominare comunque un Direttore dell’esecuzione come soggetto diverso dal Rup in un appalto non riconducibile ad alcuna delle tipologie ed ipotesi sopra indicate, non sarebbe comunque possibile riconoscere gli incentivi di che trattasi.
Con la citata deliberazione 107/2019 e negli stessi termini la deliberazione n. 60/2020/PAR della Corte dei conti sez. controllo Lazio è stato ribadito che gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa. Relativamente agli appalti relativi a servizi e forniture, la disciplina sui predetti incentivi si applica solo nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.
Il suo quesito riportava :
Domanda: nei servizi e forniture, la complessita della gara, puo giustificare il riconoscimento dell incentivo anche se “sotto” i 500000 milaeuro e anche se rup e direttore esecuzione coincidono??
Quindi non mi pare ci sia alcuna domanda su quando è possibile nominare il DEC e nemmeno se procede o meno con gara.
Partendo da ciò, lei chiedeva se era possibile giustificare gli incentivi tecnici nel caso in cui le due figure RUP e DEC coincidono. Quindi rileggendo l’articolo già indicato, non vedo motivi ostativi al riconoscimento, dato per scontato che se nomina un RUP alla base ci sia una procedura di gara.
Saluti
Vincenzo
Grazie del suo cortese ed immediato riscontro. La sentenza che le ho richiamato pero’ mi dice il contrario. Per poter erogare gli incentivi tecnici occorre “anche” la nomina del dirett esec. Se no niente incentivi. Nel mio ente per una gara di una mensa scolastica di 200000 mila euro non vengono riconosciuti perche inferiori ai 500000 e senza nomina dirett esec.
Questa impostazione crea una grossa disparita’ di trattamento con le gare dell ufficio tecnico dove addirittura il capitolato viene redatto da profess esterno.