Incompatibile l'attività forense con l'impiego pubblico anche a part time

Incompatibile l’attività forense con l’impiego pubblico anche a part time

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È da escludersi che la disciplina introdotta dalla L. n. 339/2003, sancendo l’incompatibilità tra impiego pubblico ed una professione avente una natura ed una funzione peculiari quale quella forense, possa essere stata abrogata per effetto delle sopra richiamate norme sopravvenute, che introducono i principi ispiratori delle attività economiche private.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 25 novembre 2020) 13 aprile 2021, n. 9660

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Norma oltremodo incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza dato che altri professionisti come ingegneri, architetti o commercialisti possono esercitare e lavorare a part-time.