Incompatibilità e cumulo di impieghi

L’art 53 tupi al primo comma richiama l’art 60 della Legge 3/1957 che vieta l’assunzione di “cariche” in società con scopo di lucro mentre al 5 comma prevede che, previa autorizzazione e verifiche dell’amministrazione di appartenenza, possa svolgere “incarichi” che provengano da società che svolga attività d’impresa o commerciale.
In sostanza la differenza sta nel fatto che non posso accettare cariche di rilievo, ma previa autorizzazione posso lavorare x imprese commerciali?giusto

Buonasera Liliana,

la questione è assai dibattuta, rientra in senso lato nella incompatibilità del pubblico dipendente con l’esercizio dell’industria e del commercio, riguarda l’as­sun­zione di cariche nell’ambito di società.

In linea generale deve ritenersi compatibile con il rapporto di lavoro pubblico la posizione di semplice socio di società lucrativa, restando invece preclusa al pubblico dipendente l’assegnazione di responsabilità al­l’in­terno della compagine societaria, come ad esempio quelle connesse alla carica di am­mini­stratore unico o delegato, o di presidente del consiglio di amministrazione dell’ente.

Dunque, la tua interpretazione è esatta.

Molto utile, sulla tematica , è quanto troverai al link che allego:

https://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-pubblico-e-organizzazione-pa/rapporto-di-lavoro-pubblico/incompatibilita-cumulo-di-impieghi-e6

In particolare molto interessante sono i
“Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti”, la cui stesura è stata finalizzata a supportare le amministrazioni nell’applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo, di seguito riportate:

criteri_generali_in_materia_di_incarichi_vietati (2).pdf (97,9 KB)

Buona lettura

Simona