Incongruenza offerta economica

Se in una procedura aperta ex art. 71 Codice, con inversione procedimentale, al momento di apertura delle buste contenenti le offerte economiche emerge che c’è una incongruenza tra l’offerta economica generata dal sistema e il modello di offerta economica predisposto dalla S.A. e compilato dall’O.E. (ad esempio, inversione degli importi relativi ai costi di manodopera e ai costi per gli oneri di sicurezza), con stessa percentuale di ribasso in entrambi i documenti, bisogna escludere il concorrente o si può fare un soccorso procedimentale?

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In una procedura aperta ex art. 71 del Codice degli Appalti, con inversione procedimentale, la questione dell’incongruenza tra l’offerta economica generata dal sistema e il modello di offerta economica predisposto dalla Stazione Appaltante (S.A.) e compilato dall’Operatore Economico (O.E.) solleva interrogativi importanti in termini di interpretazione delle norme applicabili e della possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio.

Teoria generale del diritto e norme relative:
Il principio di soccorso istruttorio è previsto dall’art. 83 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, incluso il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 36/2023), il quale stabilisce che, in determinate circostanze, la stazione appaltante può richiedere ai partecipanti di rettificare o integrare la documentazione presentata, purché ciò non comporti una modifica sostanziale dell’offerta.

Esempio concreto:
Nel caso di incongruenza tra l’offerta economica generata dal sistema e il modello di offerta economica predisposto e compilato, se la percentuale di ribasso è la stessa in entrambi i documenti, ciò indica che non vi è stata un’intenzione di alterare l’offerta in modo sostanziale, ma piuttosto che si è verificato un errore materiale.

Conclusione sintetica:
In base al principio di proporzionalità e al fine di promuovere la partecipazione alle gare pubbliche, nonché considerando l’obiettivo di selezionare l’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante potrebbe valutare l’opportunità di consentire il soccorso istruttorio per correggere l’incongruenza, purché ciò non comporti una modifica sostanziale dell’offerta. Tuttavia, è fondamentale che la decisione sia presa in conformità con i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. La possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio dovrebbe essere valutata caso per caso, tenendo conto delle specificità della situazione e della normativa vigente.

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Bibliografia: