Incopatibilita di nomina dei segretari

Buonasera
Mi sono posto la seguente questione alla quale giuridicamente non sono ancora riuscito a trovare una risposta.
Visto l’art. 97 D.Lgs 267/2000 (TUEL)
Visto l’art. 53 D.Lgs 165/2001 (TUPI) e nello specifico 1- bis.
Chi nel biennio precedente ha ricoperto incarichi politici o sindacali può svolgere l’incarico di segretario generale?

Oppure le competenze attribuite dall’art. 97 tuel lo rendono incompatibile?

Le pongo questa domanda perché se non erro i segretari comunali svolgono la funzione di ricoprire l’incarico di dirigente / responsabile di servizio, ogni volta che tale ruolo non è diversamente attribuito, fermo restando il proprio compito di partecipare alle commissioni ad esempio di concorso.

In attesa vi ringrazio.
Saluti

L’art. 53 no9n si riferisce a tutti gli incarichi “Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni”.

La norma va interpretata in senso restrittivo

UFFICI PERSONALE

Quindi il segretario non è incompatibile. Ciò detto, il problema rimane se dovesse svolgere istituzionalmente l’incarico di “facente funzioni dirigenziali” dell’ufficio personale.

1 Mi Piace