Indagine di mercato e affidamento diretto di servizi con importi sotto i 40.000 €

Buongiorno,
vorrei condividere la seguente procedura: trattasi di un appalto di servizi con importo inferiore a 40.000€. A tal proposito, si ricade nell’art. 36 comma 2 lett. a) e s.m.i., pertanto è possibile procedere con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Ciononostante, poiché la S.A. non ha conoscenza di operatori economici in possesso dei requisiti economici e tecnico-professionali richiesti, decide di effettuare una indagine di mercato attraverso una manifestazione di interesse aperta a tutti gli interessati e di invitare successivamente 5 operatori sulla base di predeterminati criteri di valutazione.
Tutto ciò premesso, tale appalto ricade ancora nella fattispecie dell’affidamento diretto o è una procedura ristretta a tutti gli effetti? Se ricade in una procedura ristretta e quindi non ci si può avvalere della determina "semplificata ex. art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, è corretto fare prima una determina a contrarre con la quale si approva l’avviso di indagine di mercato e relativi allegati e una seconda determina di aggiudicazione?

Intanto non citarei l’art 36 del codice dei contratti ma piuttosto l’art 1 comma 2 della legge 120( che costituisce la conversione in legge del decreto legge 76/2020) il cui comma 1 dice "al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici nonché al fine di fare fronte a ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell emergenza sanitaria globale del covid 19 …si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2 , 3 e 4 qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30 giugno 2023. "
Il comma 2 deroga all art 36 comma comma 2 , sospeso dal decreto semplificazioni il 76/2020 convertito nella legge 120/2021 attualmente applicato come detto su …
Detto ciò è corretto svolgere indagine di mercato e poi fare affidamento diretto invitando 5 operatori economici e facendo poi una determina a contrarre e contestuale affidamento
Si tratta sempre comunque di affidamento f diretto per via del valore inferiore a 40 mila che permette il ricorso all affidamento diretto
Aggiungo che le procedure di cui all’art 36 comma 2 del codice contratti sono si sospese ma non ne è precluso il ricorso a condizione che tale possibilità non abbia finalità dilatorie come precisa un parere del MIT n. 893del 2021 e che sia dettagliatamente motivato perché vi ricorro nonostante la sospensione.
Il consiglio è pertanto di evitare

Ti ringrazio per la doverosa e opportuna precisazione. In conclusione, è la soglia che guida quanto disposto dall’art. 32 comma 2 (determina “semplificata”) e non la tipologia di procedura scelta. Anche se, nella fattispecie, si tratta a tutti gli effetti di una procedura ristretta piuttosto che di un affidamento diretto.

La determina semplificata si applica agli affidamenti diretti
sono le soglie ex art 1 comma 2 della legge 120/2021 a determinare se applicare l affidamento diretto o la negoziata ex art 63 codice contratti pubblici. La suddetta legge ha ricondotto tutto a queste 2 procedure per esigenza di celerità tanto è vero che ora la procedura aperta si adotta per lavori al di sopra si 5.350.000 mentre prima ai lavori al di sopra del milione di euro (art 36 comma 2 lettera d " per affidamenti di lavori di importo pari o superiore al milione di euro e sino alle soglie di cui all art 35 si fa ricorso alle procedure di cui all art 60" ) .
Se fai un indagine di mercato e poi inviti 5 o.e. si tratta di affidamenti diretto se entro le soglie…la procedura ristretta presuppone la pubblicazione di un preavviso di gara o di un bando ai sensi dell’allegato IX, parte I, lettere b o c . Sono cose diverse queste dall indagine di mercato con cui sondi il terreno e il mercato .
Tu hai scritto "indagine di mercato " e manifestazione di interesse
Ti allego un libk con uno schema sull iter da seguire per la procedura ristretta . Oggi per motivi di celerità si procede con affidamento diretto e negoziata entro le soglie ex art 35

Scusate ma mi sto perdendo. Ma a seguito del D.L. 77/2021 la soglia per affidamento diretto non è stata spostato a 150.000€ per i lavori e 139.000€ per servizi e forniture?
Perché si continua a fare riferimento ai 40.000€?

Grazie,
Michele

Infatti è così…l’ho specificato citando l’art 1 comma 2 legge 120 che deroga al 36. Ruggiero parlava di 40 mila ritenendo di applicare il 36 appunto

ho rappresentato un caso reale che ha un importo inferiore ai 40.000 €. Le soglie attuali per l’affidamento diretto sono quelle da te riportate.

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