Indagini difensive e accesso ai documenti della P.A. ex art 11 della 397/2000

Buongiorno,
scrivo per proporre un caso concreto.
Nel corso di procedura di esproprio per pubblica utilità, un soggetto interessato fa prima richiesta di accesso agli atti ex art. 22 L241/1990.
Probabilmente non riceve tutto il materiale richiesto dall’Amministrazione, non conosco il pregresso.
Adesso, tramite legale, ha richiesto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione “nell’ambito dell’attività investigativa preventiva, prevista all’art. 391 nonies cpp e 391 quater cpp.”
Ci si è spostati sul piano penale perchè si configura ipotesi di reato, per es. omissione in atti d’ufficio?
Sono le premesse per presentare denuncia/querela, qualora la richiesta non venisse accolta?
Sarebbe utile un Vs. parere sulla questione, per me del tutto imprevista.
Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.
Laura V.

Partiamo dalle norme

Art. 391-quater. Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione.

  1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
  2. L’istanza deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
  3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.

Art. 391-nonies. Attività investigativa preventiva.

  1. L’attività investigativa prevista dall’articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l’eventualità che si instauri un procedimento penale.
  2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce.

La questione, a lungo dibattuta, riguarda il potere/dovere della PA di sindacare la richiesta di accesso e valutare la pertinenza ed ammissibilità.

La tesi è prevalentemente positiva (anche se nel dubbio suggerisco di concedere accesso qualora non vi siano evidenti questioni di riservatezza).
Il rimedio per l’avvocato è:

  1. ricorso al PUBBLICO MINISTERO
  2. ricorso al TAR

Quindi. Verificate la pertinenza generale e l’assenza di interessi prioritari (dati sensibili) e procedete.

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Grazie mille per la sua disponibilità.