Indennità di funzione e gettoni di presenza

Buon pomeriggio, avrei necessità di avere un chiarimento, in quanto non mi è chiara la seguente questione:
L’art. 82 co,3 del Tuel recita: “Ai soli fini dell’applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura”, ma l’art 50 del D.P.R 917/86 TUIR al comma 1 lettera F recita che sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente “f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, semprechè le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato”.
La mia domanda è: qual è la differenza?
Se un pensionato è assessore in un comune e percepisce l’indennità di funzione, questa non è considerata reddito, in quanto percepisce già una pensione? Invece se la stessa persona non fosse pensionata e fosse assessore, la sua indennità sarebbe assimilata al reddito da lavoro dipendente?
Grazie se vogliate illuminarmi…
Antonella

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione che poni riguarda l’interpretazione di norme relative al trattamento fiscale delle indennità percepite da soggetti che esercitano funzioni pubbliche, in particolare nel contesto del cumulo tra pensione e redditi da lavoro.

Teoria generale del diritto:
In diritto tributario, le norme fiscali devono essere interpretate secondo i principi di legalità, capacità contributiva e secondo il loro testo letterale, tenendo conto del contesto e della finalità della norma. In caso di apparente conflitto tra norme, si cerca di armonizzarle per evitare contraddizioni.

Norme relative alla teoria:

  • Art. 82, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), D.Lgs. 267/2000, stabilisce che le indennità di funzione percepite da amministratori locali non sono considerate redditi ai fini del cumulo con la pensione.
  • Art. 50, comma 1, lettera f), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), D.P.R. 917/1986, considera invece tali indennità come redditi da lavoro dipendente ai fini fiscali, salvo alcune eccezioni.

Esempi concreti:

  • Un pensionato che diventa assessore in un comune e percepisce un’indennità di funzione non vedrà tale indennità conteggiata ai fini del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, in base all’art. 82 TUEL.
  • Se la stessa persona non fosse pensionata, l’indennità di funzione che percepisce come assessore sarebbe considerata reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali, secondo l’art. 50 TUIR, e quindi soggetta a tassazione.

Conclusione sintetica:
La differenza sostanziale tra le due norme sta nel contesto di applicazione: l’art. 82 TUEL si riferisce al divieto di cumulo tra pensione e redditi, mentre l’art. 50 TUIR riguarda la classificazione delle indennità ai fini della tassazione. Un pensionato che percepisce un’indennità di funzione come assessore non subisce il divieto di cumulo, ma tale indennità è comunque considerata reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali.

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Bibliografia: