Indennità paesaggistica art. 167 d.lgs. 42/2004: CGARS sentenza 262/2026 | Altalex Page Expired
CGARS n. 262/2026: l’indennità paesaggistica ha natura sanzionatoria e non si trasferisce agli aventi causa
CONTENUTO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), con la sentenza n. 262/2026, ha fornito un chiarimento fondamentale circa l’applicazione dell’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). La questione centrale riguarda la natura giuridica della cosiddetta indennità paesaggistica, dovuta in caso di interventi realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica (istituto disciplinato anche dall’art. 146 d.lgs. 42/2004).
Secondo il Collegio, tale indennità ha una natura sanzionatoria/amministrativa e non risarcitoria. Questa distinzione non è meramente teorica, ma determina l’ambito dei soggetti obbligati al pagamento. In virtù del principio di personalità della responsabilità amministrativa, la sanzione colpisce esclusivamente il trasgressore, ovvero colui che ha materialmente commesso l’abuso.
Di conseguenza, la sentenza chiarisce che l’indennità:
- Non si trasferisce agli aventi causa: gli acquirenti o gli eredi del bene su cui è stato compiuto l’abuso non possono essere chiamati a rispondere dell’obbligazione pecuniaria.
- Non è un onere reale: la somma non è legata alla “res” (il bene immobile), ma alla condotta illecita del soggetto.
CONCLUSIONI
L’effetto pratico della pronuncia è la limitazione soggettiva della pretesa economica della Pubblica Amministrazione. Qualora venga accertato un abuso paesaggistico, l’Amministrazione è legittimata a richiedere il pagamento dell’indennità ex art. 167 d.lgs. 42/2004 esclusivamente a chi ha posto in essere la violazione, restando esclusa la possibilità di rivalersi sui successivi proprietari del bene.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: nell’attività istruttoria volta al recupero dell’indennità paesaggistica, è necessario identificare con precisione il trasgressore al momento dell’abuso. Emettere provvedimenti di ingiunzione di pagamento nei confronti degli attuali proprietari (estranei all’illecito) potrebbe esporre l’ente a ricorsi vittoriosi e a potenziali profili di responsabilità erariale per il danno derivante da atti illegittimi e condanna alle spese di lite.
- Per il Concorsista: il tema ricade nell’ambito del Diritto Amministrativo (Sanzioni amministrative e Responsabilità) e della Legislazione sui Beni Culturali. È importante collegare questo principio alla distinzione tra sanzioni ripristinatorie (che seguono il bene, come la demolizione) e sanzioni pecuniarie/afflittive (caratterizzate dal principio di personalità ex L. 689/1981).
PAROLE CHIAVE
Indennità paesaggistica, art. 167 d.lgs. 42/2004, natura sanzionatoria, principio di personalità, CGARS n. 262/2026, abuso edilizio, tutela del paesaggio.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 167: disciplina l’ordine di rimessione in pristino e l’irrogazione dell’indennità pecuniaria per violazioni paesaggistiche.
- D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146: disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
- CGARS, sentenza n. 262/2026: statuisce la natura sanzionatoria dell’indennità paesaggistica e l’intrasmissibilità della stessa agli aventi causa.

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