Indicazione costi manodopera e sicurezza per prezzo totale o unitario offerta presentata

Salve,

qualora la SA richieda la presentazione dell’offerta per prezzo unitario, e nulla dica circa la quantificazione degli oneri di manodopera e sicurezza, questi devono essere indicati sul prezzo unitario dell’offerta presentata, o possono essere calcolati anche sul totale dell’offerta?

Ci sono eventuali pronunce in merito ?

Grazie molte

Cons. Stato, Ad. Plenaria, 2/4/2020, n. 7

L’Adunanza Plenaria si è pronunciata in via definitiva sul tema dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza (rectius , circa la loro separata obbligatoria indicazione in sede di gara), risolvendo - si spera in via definitiva - il contrasto giurisprudenziale sorto tra diverse sezioni in merito alla portata immediatamente escludente dell’art. 95, comma 10 del Codice degli appalti.

I quesiti cui erano chiamati a rispondere i Giudici d’appello risultavano i seguenti:

  • se la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendale (o interni) e dei costi di manodopera potesse comportare l’esclusione del concorrente in via diretta (ovvero senza possibilità di soccorso istruttorio), anche quando non erano in discussione profili d’anomalia dell’offerta, bensì la semplice mancata specificazione (e conseguente separazione) all’interno dell’offerta economica;
  • se, ai fini dell’eventuale applicazione del soccorso istruttorio, venisse in rilievo la circostanza che la lex specialis avesse previsto (o meno) tale obbligo di separata indicazione.

Sulla medesima questione si era di recente pronunciata la Corte di Giustizia europea che, con la sentenza del 2/5/2019 (causa C-309/18), aveva in linea generale affermato la piena compatibilità con il diritto europeo di una normativa nazionale, come quella italiana, che imponesse (e punisse con l’esclusione dalla gara) la separata indicazione dei costi della manodopera/sicurezza interni e della manodopera, ciò anche nel caso in cui la documentazione di gara non avesse espressamente previsto nulla in tal senso.

I giudici comunitari, tuttavia, lasciavano aperto “uno spiraglio” nell’applicazione del soccorso istruttorio, che ritenevano applicabile solamente nel caso in cui vi fosse una materiale impossibilità per il concorrente – da verificare attraverso l’esame della documentazione e della modulistica predisposta dalla S.A. – d’indicare i predetti costi.

La Plenaria dunque, nel rispondere al rinvio fattogli in precedenza, ha deciso di dirimere anche questa questione (lasciata aperta dalla Corte UE C-309/18), uniformandosi ai principi fissata dalla medesima Corte UE e ribadendo che, in materia di oneri di sicurezza e di costi della manodopera**, l’art. 95 D.Lgs.n. 50/2016 è norma c.d. etero-integrativa,** ovvero dev’essere applicata in ogni caso a prescindere quindi da una sua espressa indicazione nei documenti di gara.

Per quanto poi concerne l’applicazione del soccorso istruttorio, considerato (appunto) come l’obbligo di separata indicazione dei suddetti costi/oneri prescinde dalla sua espressa prescrizione in gara, la possibilità d’integrazione postuma può essere concessa se – e solo se - il concorrente sarà in grado di dimostrare l’assoluta impossibilità d’indicazione in offerta di detti costi per un’errata predisposizione della modulistica d’offerta predisposta dall’amministrazione.