Salve,
l’art. 5 della legge 443/85 " Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei
beni di produzione propria…", potrebbe valere anche per una ditta manifatturiera che, seppur piccola, è iscritta all’industria? Se no, allora l’industriale per vendere in loco la propria merce dovrebbe aprire un esercizio di vicinato con tutto ciò che ne consegue?
Grazie
L’art. 4 c. 2 lettera f) del Dl.Lgs. 114/98 prevede che il decreto non si applica “agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio”.
La Circolare n. 3467/c del 28/05/1999 dell’allora Ministero Industria, commercio e artigianato al punto 1.4 assimilava l’attività industriale a quella artigianale per quanto riguarda la vendita diretta nei locali di produzione o nei locali adiacenti.
Concetto confermato dal MISE con la Risoluzione 06 maggio 2013, n. 74787