Ad uso di tutti i lettori incollo l’art. 216 del TULLSS. E’ ancora in vigore!
Art. 216
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.
Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l’interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l’esecuzione delle presenti disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell’elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Un’industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
CHIUNQUE INTENDA ATTIVARE UNA FABBRICA O MANIFATTURA COMPRESA NEL SOPRA INDICATO ELENCO, DEVE QUINDICI GIORNI PRIMA DARNE AVVISO PER ISCRITTO AL PODESTÀ, IL QUALE, QUANDO LO RITENGA NECESSARIO NELL’INTERESSE DELLA SALUTE PUBBLICA, PUÒ VIETARNE L’ATTIVAZIONE O SUBORDINARLA A DETERMINATE CAUTELE.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a 400.000.
vedi poi gli elenchi di cui al DM 5 settembre 1994
Vedi, sul punto, ad esempio, il TAR Toscana n. 697/2022
… Il sindaco pertanto agisce in questa veste quale autorità sanitaria locale, chiamato a esercitare poteri-doveri di controllo, anche preventivo, a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Ai sensi degli artt. 216 e 217 TU, il sindaco è dunque titolare di un particolare potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell’attività, volti a prevenire, a tutela dell’igiene e della salute pubblica, situazioni di inquinamento, e tale potere è ampiamente discrezionale ed esercitabile in qualsiasi tempo, sia nel momento in cui è richiesta l’attivazione dell’impianto, sia in epoca successiva.
sì, vedi la norma che ho incollato
Non ha senso parale di silenzio/assenso, è una mera comunicazione. Il silenzio-assenso si applica ai procedimneti autorizzatori
Come sopra. E’ una mera comunicazione. La SCIA ai sensi di che cosa? La SCIa è una precdura abilitativa (sostitutiva di un’autrizzazione) che deve trovare giustificazione giuridica in modo puntuale in una norma di legge.
Dipende dalla regola tecnica in relazione all’attività svolta. E’ da vedere caso per caso. Lo dirà il tecnico incaricato in base anche alle sub-attività o sostanze impiegate