Infezione informatica da uso occasionale del pc d’ufficio a fini privati: il dipendente pubblico non deve risarcire i danni alla rete intranet

L’art. 11-bis del D.P.R. n. 62/2013, introdotto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di recente, per effetto dell’omologo D.P.R. n. 81/2023, nella parte in cui (comma 4) consente espressamente l’utilizzo di strumenti informatici forniti dall’Amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio - purché l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali - ha carattere ricognitivo di precedenti elaborazioni giurisprudenziali, per cui concorre, anche per le condotte pregresse alla entrata in vigore della novella (14 luglio scorso), ad escludere la configurabilità della responsabilità amministrativo-contabile in capo al dipendente pubblico che in esito ad un utilizzo estemporaneo del p.c. dell’ufficio per la consultazione ed il download di pochi minuti di una mail privata, provochi involontariamente l’infezione con un virus informatico del computer assegnatogli e della rete aziendale
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