Buonasera,
sono in graduatoria come idoneo non vincitore in un comune. I posti a concorso come istruttore erano 7. L’ente ha deciso di ampliare a 10 le assunzioni. Alla prima chiamata la partecipante vincitrice al n.3 ha rifiutato. E’ stata fatta una richiesta disponibilità dalla posizione 11 alla 20 per sostituire la n.3. Gli idonei 11 e 12 non hanno dato disponibilità ma richieste chiarimenti in ordine all’assunzione relativamente al periodo di preavviso, all’ufficio di destinazione, alla decorrenza dell’assunzione e alla permeanza in graduatoria in caso di rinuncia all’assunzione proposta, come riportato dalla determina dell’ente.
Nella determina è stata indicata la persona idonea n.13 per assunzione.
Vorrei sapere se la vincitrice in graduatoria n.3 che ha rifiutato l’assunzione e gli idonei alla posizione 11 e 12 che non hanno dato la disponibilità per assunzione devono essere depennati. Pare ci siano sentenze discordanti su ricorsi presentati in merito.
Come funziona?
In precedenza chi rifiutava chiamata da ente che ha fatto bando di concorso veniva depennato. In teoria con le successive modifiche chi rifiuta posto bando messo a concorso, anche in sostituzione, dovrebbe essere depennato
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione che sollevi riguarda la gestione delle graduatorie concorsuali e le conseguenze del rifiuto di un’offerta di assunzione da parte dei candidati idonei. In generale, il diritto amministrativo italiano prevede che le amministrazioni pubbliche possano attingere dalle graduatorie di concorso per le assunzioni, rispettando l’ordine di merito e le eventuali disposizioni specifiche previste dal bando di concorso.
Teoria generale del diritto:
La normativa di riferimento in materia di concorsi pubblici e gestione delle graduatorie è principalmente costituita dal D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego), che stabilisce i principi generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni, e dalle disposizioni specifiche contenute nei bandi di concorso.
Norme relative alla teoria:
- D.Lgs. 165/2001: Articoli 35 e seguenti, che disciplinano le procedure concorsuali e l’utilizzo delle graduatorie.
Esempi concreti:
La prassi e l’interpretazione giurisprudenziale in merito alla depennazione dalla graduatoria dei candidati che rifiutano l’offerta di assunzione possono variare. Tradizionalmente, il rifiuto di un’offerta di assunzione comportava la depennazione dalla graduatoria, come meccanismo per garantire l’efficienza della procedura di assunzione e la rotazione delle opportunità tra i candidati idonei. Tuttavia, in alcuni casi, la giurisprudenza ha potuto valutare le circostanze specifiche del rifiuto, come la mancanza di informazioni essenziali al momento dell’offerta, per determinare se la depennazione fosse giustificata.
Conclusione sintetica:
La decisione di depennare o meno i candidati che rifiutano un’offerta di assunzione dipende dalle disposizioni specifiche del bando di concorso e dall’interpretazione delle norme applicabili. È possibile che vi siano sentenze discordanti a seconda delle circostanze del caso e delle valutazioni dei giudici. Pertanto, è fondamentale riferirsi al bando di concorso specifico e, in caso di dubbi, consultare un legale per una valutazione dettagliata della situazione.
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Bibliografia:
- D.Lgs. 165/2001: Testo Unico sul pubblico impiego
- Giurisprudenza amministrativa: per esaminare le sentenze specifiche relative al tema, si possono consultare le banche dati giuridiche come ItalgiureWeb del Consiglio Superiore della Magistratura.