COMUNICATO STAMPA CORTE COSTITUZIONALE
(SENTENZA N. 72 DEL 2022)
Il sistema degli enti del Terzo settore è espressione di un pluralismo sociale che
affonda le sue radici nei principi fondamentali della Costituzione e le attività di
interesse generale svolte senza fini di lucro da questi enti realizzano anche «una forma
nuova e indiretta di concorso alla spesa pubblica».
È questo un passaggio della sentenza n. 72 depositata oggi (redattore Luca
Antonini) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni
sollevate dal Consiglio di Stato sull’articolo 76 del Codice del Terzo settore
riguardante i contributi, in particolare per le ambulanze, riservati alle organizzazioni
di volontariato.
La Corte ha rilevato che sebbene il Codice abbia svolto senz’altro una funzione
unificante, diretta anche a superare le precedenti frammentazioni e sovrapposizioni,
ciò non ha però comportato un’indistinta omologazione dei diversi enti.
Permangono, infatti, delle differenze anche nei regimi di sostegno pubblico. La
necessaria prevalenza della componente volontaristica nella struttura delle
organizzazioni di volontariato determina un vincolo particolarmente stringente al
mero rimborso delle spese, preordinato a esaltare la gratuità che connota l’attività
del volontario. Il che preclude la possibilità di ottenere dallo svolgimento dell’attività
margini positivi da destinare all’incremento dell’attività stessa. Non è così, invece,
per le imprese sociali, che possono percepire forme di corrispettivo dai destinatari
delle prestazioni rese.
Pertanto, gli enti che strutturalmente sono caratterizzati in misura prevalente
da volontari potrebbero essere esposti al rischio di non poter finanziare l’acquisto o
il rinnovo di beni, come quelli considerati nella norma censurata. Sarebbe però un
paradosso, vista la centralità che lo stesso Codice del terzo settore assegna al
volontariato, riconosciuto peraltro dalla giurisprudenza costituzionale come modello
«dell’azione positiva e responsabile» della persona e «modalità fondamentale di
partecipazione civica e di formazione del capitale sociale delle istituzioni
democratiche».
Nel giungere alla conclusione di non irragionevolezza della disposizione
censurata, la Consulta ha però auspicato che il legislatore intervenga a rivedere in
termini meno rigidi il filtro selettivo previsto dall’articolo 76 del Codice del terzo
settore, in modo da permettere l’accesso alle relative risorse anche a tutti quegli enti
sulla cui azione – per disposizione normativa, come nel caso delle associazioni di
promozione sociale, o per la concreta scelta organizzativa dell’ente di avvalersi di un
significativo numero di volontari rispetto a quello dei dipendenti – più si riflette la
portata generale del vincolo per cui al volontario possono essere rimborsate
«soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata».