Informatica giuridica allegati pec

Buongiorno, devo mandare via PEC alla PA una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Compilo il modello che trovo on line e lo allego come pdf; per firmarlo ho dovuto stamparlo e poi scansionarlo, mi rendo conto dell’assurdità della procedura…

A questo punto mi pongo un doppio problema:
1)devo allegare copia digitale di un documento d’identità o basta la PEC ad attestare l’identità del mittente?
2)Fa fede l’allegato così com’è o dev’essere firmato digitalmente per avere valore giuridico?
Ringrazio chi voglia darmi delucidazioni

Buongiorno Micaelamaria,

la risposta al tuo quesito trova risposta nel combinato disposto dell’art. 65 e dell’art. 20 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), che cito testualmente:

“Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica”

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20;*
b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;;*
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;;*
c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell’articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;*
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell’ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento;
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
*4. Il comma 2 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»*.”

" Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici"

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.
1-ter. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.
1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite con le Linee guida. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 7**1.”

La risposta al tuo primo quesito è, quindi, che occorre allegare il documento d’identità.

Per quanto concerne il secondo quesito, ovvero se anche gli allegati vanno sottoscritti per essere validi, occorre premettere che la PEC ha lo stesso valore legale della raccomandata AR, in quanto entrambe offrono la prova certificata sia dell’invio sia del ricevimento del messaggio.
La PEC, di contro, ha un ulteriore vantaggio, cioè quello di certificare anche il contenuto del messaggio: in caso di contestazioni, ci si può avvalere anche di questa ulteriore dimostrazione.

La PEC, però, ha anch’essa un suo limite, cioè quello di non riuscire a dimostrare la validità e immodificabilità di eventuali contenuti allegati, pertanto in caso di invio via PEC di un documento si potrà si provare il suo invio ma non il suo contenuto.

Secondo il CAD è prevista in ogni caso una remota possibilità in cui non sia necessario firmare digitalmente un documento allegato, ma solo qualora l’indirizzo PEC in questione sia stato rilasciato a seguito di uno specifico accertamento del soggetto richiedente.

In sintesi, quindi, occorre apporre una firma digitale sui documenti importanti che inviate in allegato via PEC, in modo da poter sempre dimostrare, anche a distanza di tempo, la loro validità e l’opponibilità a terzi ex art. 2702 c.c.**

Per approfondire:

Buona lettura e buona visione

Simona

Ringrazio innanzitutto per la risposta esauriente.
MI chiedo quindi se è possibile trasporre nel corpo del testo della PEC il contenuto dell’allegato, trattandosi di una mia dichiarazione sostitutiva, evitando così il problema della firma…
Micaela

Potresti riportare una dicitura di questa tipologia :

«Si riporta, qui di seguito, il testo del messaggio contenuto nel file allegato , di cui si chiede comunque l’apertura»

e dopo ricopiare il testo dell’allegato .

Allora se scrivo nel corpo della PEC tutto il contenuto dell’istanza con tanto di autodichiarazioni richiesto posso fare a meno dell’istanza come allegato firmato digitalmente o con allegato firmato autografo con copia della carta d’identita’?
Grazie C