Informazione interdittiva antimafia e subingresso

Salve a tutti, chiedo un parere su un caso da affrontare . Ci è pervenuta da parte della Prefettura un’informazione interdittiva antimafia a carico di una società, X, titolare di due autorizzazioni: una relativa al funzionamento ed esercizio di un impianto di distribuzione carburanti, l’altra, invece, per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar). Il bar, nello specifico, è gestito da 3 anni da altra società, Y, a seguito di subingresso per affitto di ramo d’azienda. Visto l’obbligo dell’Ente di attivarsi per avviare un procedimento finalizzato alla revoca delle due autorizzazioni, con conseguente divieto di prosecuzione dell’attività, la società Y deve essere informata del procedimento di revoca, nonché della motivazione, avviato nei confronti di X? Inoltre, una volta revocata l’autorizzazione al P.E. rilasciata alla società attinta da interdittiva, nei confronti della società che attualmente gestisce il bar a seguito di subingresso non dovrà essere adottato successivo provvedimento di chiusura per sopravvenuta carenza del titolo originario?
Grazie anticipatamente.

Si, è corretto. Decadendo la validità del titolo originario, risulterà inefficace il subingresso.
L’affittuario, laddove non esso stesso oggetto di altri provvedimenti impeditivi l’esercizio dell’attività e qualora il locale non risulti inutilizzabile, potrà avviare nuovamente in autonomia l’attività.

A seguito di interdittiva antimafia, trattandosi di un autonomo procedimento gestito dalla Pretura, potreste passare direttamente a disposizione di decadenza del titolo abilitativo.

Comunicato l’avvio del procedimento ad entrambe le società, anche qualora i soggetti oppongano resistenza a TAR o in altre modalità, acquisita agli atti la documentazione pervenuta, potrete procedere con la cessazione dell’attività ovvero con inefficacia della SCIA senza alcuna ulteriore sospensione o ritardo.