Infrastrutture ed insediamenti strategici

Buongiorno,
di seguito il mio quesito:
non rientrano nella competenza Suape le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui agli
articoli 57 e 57 bis della Legge 35/2012.
Ma tali infrastrutture ed insediamenti strategici sono astrattamente quelli citati dalla legge 35/2012 in quanto tali o solo quelli compiutamente individuati nella loro specifica collocazione territoriale e ricompresi in un apposito elenco stilato dal Ministero?
Nello specifico tra le infrastrutture ed insediamenti strategici sono compresi anche “i depositi di carburante per aviazione siti all’interno del sedime aeroportuale”.
Cio’ significa che per il solo fatto di essere un deposito di carburante per aviazione seppur all’interno di un piccolo aeroporto (comunque riconosciuto da ENAC) e collocato in area privata, va considerato infrastruttura e insediamento strategico?
Se cosi’ fosse la competenza non sarebbe del Suape ma del MISE?

Il DPR 160/2010 esclude dal proprio campo applicativo gli impianti e le infrastrutture energetiche e gli insediamenti strategici a prescindere. Vedi il comma 4 dell’art. 2 del DPR 160:

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Altre norme indicano quali siano le infrastrutture con il carattere “strategico”.

Il DL 5/2012 (come convertito con legge 35/2012), indica una serie di insediamenti strategici, fra cui i depositi di carburante per aviazione siti all’interno del sedime aeroportuale. Io non andrei a sindacare: si applica la procedura di cui all’art. 57 citato, la previsione legale è puntuale.