Salve, mi ha contattato una ditta di commercio all’ingrosso che intende organizzare un’iniziativa di promozione dell’attivtà con somministraziazione al pubblico effettuata da ditta di catering autorizzata e vendita al dettaglio dei prodotti che normalmente vende all’ingrosso. Che pratica deve essere fatta?
lavoro in Toscana, non riesco proprio ad inquadrare l’iniziativa. Scia temporanea di commeercio. Grazie. Elisa
È vero che la LR toscana prevede la fattispecie del commercio al dettaglio temporaneo in occasione di eventi (art. 17 della LR 62/2018) ma tale ipotesi è limitata, come la somm.ne, al ruolo di appendice di un evento pubblico (festa paesana ecc.). Le iniziative promozionali private sono vendite più o meno straordinarie. Che dire… Se il soggetto esercita il commercio al dettaglio, anche se temporaneamente, deve presentare SCIA per commercio al dettaglio in esercizio di vicinato, poi cesserà oppure la presenterà nei modi del temporary shop (ma sempre esercizio di vicinato si tratta).
Per la somm.ne, se questa fosse offerta a mo’ di rinfresco un tantum, lascerei perdere le pratiche. Il catering è già abilitato
Grazie! Anch’io propendo per il temporary shop.
Ciao
mi riallaccio per chiedere un chiarimento su chi, in Toscana, può fare il temporary store. L’art. 16 parla di aziende di distribuzione o aziende produttrici che intendano vendere al consumatore nell’ambito di eventi ecc… Sembrerebbe voler escludere chi ha già un esercizio di vicinato, e voler favorire chi non ha invece di norma il contatto diretto con il cliente, facendogli fare ogni tanto una vendita al dettaglio…ma non sono sicura. E poi non capisco la differenza tra le due tipologie anche perchè nelle visure camerali non è così netta nè specifica; la modulistica di Star non aiuta in questo senso perchè non fa autocertificare che si è l’una o l’altra fattispecie, quindi anche fare un controllo sull’effettiva legittimazione al TS mi pare complicato
Grazie
Paola
In Toscana sono state disciplinate due fattispecie: il commercio al dettaglio temporaneo in occasione di eventi (mutando dalla più nota somm.ne temporanea) e il temporary store
Mi permetto di dire che il temporary store è una fattispecie che sarebbe stato meglio non inventare e, comunque, non è vincolante. Da sempre, un soggetto può avviare un’attività del commercio al detaglio e poi cessarla quando vuole (dopo un giorno o dopo “n”). Questo può farlo anche oggi con il temporary store. Con la SCIA di temporary store si risparmia la comunicazione di cessazione la cui omissione, in ogni caso, non è neppure sanzionata dalla LR della toscana. Lo stesso, non si rilevano sanzioni per chi usa l’insegna temporary store e poi non chiude dopo 90 gg.
Sono quelle cose che il legislatore introduce con buoni propositi non sapendo che non servono a niente. Se leggi nel preambolo della legge trovi indicato: per rispondere alle esigenze emerse sul territorio, viene introdotta la disciplina dei temporary store, intesi come ESERCIZI DI VICINATO nei quali l’attività di vendita ha durata limitata e può essere effettuata ANCHE da aziende produttrici interessate alla vendita diretta al consumatore e alla promozione del proprio marchio in occasione di eventi. (vedi anche la definizione: sono esercizi di vicinato)
In ogni caso, le imprese di distribuzione sono le imprese commerciali che già potrebbero essere titolari di botteghe (medie, grandi, vicinato) oppure no se lavorano all’ingrosso