L’attività di naturopata in Toscana è disciplinata dalla L.R. 2/2005 ed è subordinata all’iscrizione in uno specifico elenco regionale. Un soggetto che intende iniziare l’attività ed ha frequentato un corso e ottenuto un diploma si è rivolto alla Regione che ha risposto che i criteri per l’iscrizione all’elenco sono in corso di revisione e che quando saranno ridefiniti saranno pubblicati con la relativa modulistica sul sito della Regione. Quindi in questo momento secondo voi non è possibile iniziare l’attività di naturopata?
La LR della Toscana, di fatto, non è applicabile. Non è stata impugnata ma in altri casi è stato chiarito che solo lo Stato può definire e disciplinare i requistii fondamentali di una professione. In sintesi, tali attività sono di libero esercizio. Al più sono soggette all’autoregolamentazione ai sensi della legge 4/2013.
Quando qualche regione ha provato a disciplinare la matareia la C.Cost. ha dichiarato non legittime tali norme regionali, vedi il caso della regione Piemonte. Riporto due passi della sentenza della C.Cost n. 93/2008:
Più volte questa Corte, chiamata a scrutinare – con riferimento alla dedotta violazione del riparto di competenze in materia di professioni previsto dall’art. 117, terzo comma, Cost. – la legittimità costituzionale di leggi regionali volte a disciplinare l’ordinamento di cosiddette “professioni emergenti”, ha precisato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale […]. Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenze n. 300 e n. 57 del 2007, n. 424 e n. 153 del 2006) non rilevando, a tal fine, che esse rientrino o meno nell’ambito sanitario (sentenza n. 355 del 2005).
[…]
Il carattere non ancora compiutamente definito dei contenuti delle suddette «discipline bio-naturali del benessere» non viene a modificare le conclusioni cui questa Corte già è pervenuta con la sentenza n. 424 del 2005, relativa alla precedente legge regionale 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali), della medesima Regione avente analogo oggetto, posto che è comunque sempre rimesso ai meccanismi procedurali previsti dagli artt. 5 e 6 della legge censurata (e cioè ad una decisione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le discipline bio-naturali del benessere e a seguito di deliberazione del Consiglio regionale) riempire i contenuti lasciati parzialmente aperti dall’art. 2. Il disposto di tale articolo è, infatti, già sufficiente per evidenziare che viene istituita una nuova professione, nonostante che dai principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale «non si [tragga alcuno] spunto che possa consentire iniziative legislative nell’ambito cui si riferisce la legge impugnata» (sentenza n. 424 del 2005).
Vediamo come si evolverà la situaizone in Toscana ma, per adesso, restano attività di libero esercizio