Inosservanza ordinanza: Bar/Ristorante regione Toscana

Un locale con scia di somministrazione esercita attività di pubblico spettacolo senza titolo abilitativo.
Dopo due verbali della Questura ad evidenziarci il problema e svariate comunicazioni di associazioni è stata fatta ordinanza dirigenziale di sospensione temporanea dell’ attività per 5 giorni a norma dell’art. 666, comma 3° del codice penale (reiterazione del reato).
Il locale ha comunque aperto e fatto la sua serata in programma (pubblicizzata con locandine fuori dal locale). Controllo e nuovo verbale della questura ad evidenziare che l’ordinanza di chiusura è stata ignorata e che c’era in atto una serata di pubblico spettacolo senza titolo. Quali sono ora le competenze del Suap?

la LR 62/2018, sovrapponendosi alle ipotesi TULPS di cui all’art. 17-ter, afferma, all’art. 115
Qualora l’interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell’esercizio, cessazione o sospensione dell’attività di cui agli articoli 113, 114 e 118, oppure non rispetti il provvedimento di sospensione dell’attività di cui all’articolo 116, comma 5, e all’articolo 126, il comune, previa diffida, può provvedere all’esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell’apposizione dei sigilli.

Il SUAP, a questo punto, deve agire unitamente al comando VVUU affinché quest’ultimi, mettano i sigilli. Meglio se i VVUU procedono con il verbale di inottemperanza diffidando ad adempiere immediatamente. Il giorno seguente (2/3 gg al massimo). Poi seguono i sigilli con relativo verbale di esecuzione, ai sensi del TULPS, si può procedere anche con il 650 CP