Inottemperanza ad ordinanza di sospensione dell'attivita' di somministrazione

Salve,

Un imprenditore agricolo con SCIA per commercio di prodotti di propria produzione e somministrazione non assistita ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 228/2001, ha ricevuto una ordinanza di sospensione dell’attività di somministrazione accertata a seguito di sopralluogo da parte della polizia municipale.

In sede di verifica di ottemperanza a tale ordinanza i vigili urbani hanno accertato il mancato rispetto di quanto ordinato, in quanto l’imprenditore continuava a svolgere la somministrazione con servizio assistito.

A seguito di tale accertamento quali sono i provvedimenti amministrativi da adottare da parte del SUAP a parte la denuncia ai sensi dell’art. 650 c.p. prevista dal comma 5, dell’art. 17-ter TULPS, di competenza della stessa polizia municipale.
Grazie mille

Facendo esplicito riferimento alla normativa regionale e locale vigente al riguardo, non essendo indicato nel quesito l’ubicazione dell’attività, poteva già essere sin dal principio adottato provvedimento di chiusura con divieto di prosecuzione dell’attività in quanto esercitata in assenza del titolo abilitativo necessario ai fini della somministrazione di alimenti e bevande.

Il provvedimento è quindi basato sulle risultanze dei controlli effettuati dalla polizia locale e su eventuali carenze igienico-sanitarie, urbanistiche e di destinazione d’uso dei locali ed aree utilizzate al fine di svolgere la differente attività priva di tiolo.

Laddove il soggetto persista nell’illecito, anche a fronte di formale diffida ad ottemperare ai provvedimenti di chiusura, dovranno essere apposti i sigilli alle aree ed attrezzature funzionali ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per quanto riguarda il potere di esecutorietà della pubblica amministrazione, cioè il potere di imporre coattivamente l’esecuzione di un ordine impartito, ci viene in aiuto l’art. 21-ter della Legge 241/90.

In realtà la norma di cui sopra prevede la facoltà – e non l’obbligo - delle pubbliche amministrazioni di agire in tal senso (è ripetuto due volte il verbo “possono”) e non dice molto sulle modalità pratiche, se non che l’esecuzione coattiva deve essere preceduta da una diffida ad adempiere rivolta al destinatario dell’ordinanza.

Una volta che sia stata inottemperata anche la diffida (e ci vuole un apposito verbale che ne dia atto), per l’esecuzione coattiva del provvedimento, e quindi per impedire la prosecuzione dell’illecito amministrativo, l’organo di controllo può ricorrere alla chiusura dell’attività mediante l’apposizione di sigilli.

Attenzione: non è un sequestro! Le cose rimangono nella disponibilità del titolare, vanno apposti unicamente i sigilli necessari a rendere indisponibile/inutilizzabile l’attività abusiva.
La violazione dei sigilli è sanzionata ai sensi dell’art. 349 c.p…

Insomma, per venire alla tua domanda (“quali sono i provvedimenti amministrativi da adottare da parte del SUAP?”), mi pare più che altro una questione di competenza della polizia locale…

Forse potrebbe spettare al SUAP la redazione della sola diffida: da vedere in relazione all’organizzazione interna del vostro Comune.