Inquinamento acustico e sanzioni

Quale sanzione per un locale che svolgendo attività musicali all’aperto non produce relazione di impatto acustico nei comuni privi di classificazione acustica, ossia nei comuni in cui tale relazione non può esser sostituita da autodichiarazione?
Quale sanzione per un locale che oltrepassa l’orario massimo consentito per le attività musicali senza ottenere autorizzazione in deroga di cui all’art. 6 lett. h) legge 447/1995?
Grazie per chi vorrà rispondere.

Sarebbe da incrociare la legge regionale e la norma statale. La norma statale non sanziona la fattispecie della mancanza di autorizzazione o di documentazione. Si può vedere il comma 3 dell’art. 10 della legge 447/95, è per questo che dico che occorre vedere il pacchetto normativo nel suo insieme.

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro

Anche la violazione al DPR 227/2011 può essere sanzionata con il comma 3 citato

Si la norma statale non prevede sanzioni per la mancata documentazione relativa all’impatto acustico.
Ciononostante occhio alle sanzioni derivanti dalle norme di settore; in particolare la legislazione regionale può prevedere sanzioni per i casi di inquinamento acustico (ne è un esempio l’art 53 comma 3 e l’art 63 della L.R Abruzzo n 23/2018, relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e alle specifiche sanzioni legate alla violazione prescrizioni igienico sanitario e inquinamento acustico).
Da vedere anche il TULPS (RD 773/1931) articolo 17 ter e articolo 10 L. 447/95.
Infine un occhio alle possibili ordinanze sindacali per la tutela della salute e l’abbattimento emissioni sonore ex art 9 L. 447/95.
Saluti