Un’azienda agricola ha chiesto di installare una insegna di esercizio in un terreno di sua proprietà, nei pressi dell’azienda ma diviso da questa da una strada pubblica.
Ai sensi del regolamento del C.d.S. le insegne di esercizio possono essere collocate nella sede dell’attività o nelle pertinenze accessorie della stessa.
Può essere considerata pertinenza accessoria?
È da vedere caso per caso ma direi che in base alla giurisprudenza, l’insegna di esercizio, differentemente dalla pubblicità, deve essere connotata da una funzione di indicazione degli accessi aziendali affinché la clientela possa giungere a destinazione. Con questo paradigma, la PA competente può o non può autorizzare. Ad esempio, la giurisprudenza tende a non considerare insegna il pannello pubblicitario, anche se posto sul tetto aziendale, rivolto verso una autostrada al fine di intercettare gli sguardi delle persone che passano di lì.
Faccio un collage di varie sentenze della giustizia amministrativa:
La nozione di insegna di esercizio, comportando un eccezione al divieto di installazione di impianti pubblicitari lungo e in vista delle autostrade, va intesa in senso rigorosamente restrittivo circoscrivendola a quei soli casi in cui l’insegna serva esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l’attività di impresa, esulando qualsiasi funzione di carattere pubblicitario potenziale fonte di distrazione e di pericoli per la circolazione (Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2480; sez. IV, 25 novembre 2013, n. 5586, che fa riferimento, ai fini di una tale distinzione e della individuazione della funzione pubblicitaria, alle dimensioni delle insegne di esercizio e alla collocazione in altezza rispetto al piano terra dell’ edificio). Insegne di esercizio, consentite in prossimità di tratti autostradali dall’art. 23 comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 1992, sono, dunque, solo le insegne necessarie ai fini della normale attività aziendale, in quanto atte a consentire alla clientela di individuare agevolmente il punto di accesso ai locali dell’impresa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 giugno 2007, n. 3782). Per insegna di esercizio va intesa l’insegna che risulti installata sulla sede dell’attività per individuare l’azienda nella sua dislocazione fisica, e che non contenga alcun elemento teso a pubblicizzare l’attività produttiva dell’impresa, limitandosi soltanto a segnalare la denominazione dell’impresa medesima, nel rispetto del dettato dell’art. 47 del D.P.R. n. 495 del 1992, quanto a dimensioni e luminosità (Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3974; id. 25 novembre 2013, n. 5586). L’installazione delle insegne di esercizio può essere negata quando “a giudizio dell’ente gestore della strada l’insegna rivesta carattere prettamente pubblicitario e, comunque, arrechi disturbo visivo agli utenti dell’autostrada, distraendone l’attenzione con conseguente pericolo per la circolazione” (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 29 novembre 2012, n. 6044).
Per insegna di esercizio va intesa l’insegna che risulti installata sulla sede dell’attività per individuare l’azienda nella sua dislocazione fisica, e che non contenga alcun elemento teso a pubblicizzare l’attività produttiva dell’impresa, limitandosi soltanto a segnalare la denominazione dell’impresa medesima, nel rispetto del dettato dell’art. 47 del D.P.R. n. 495 del 1992, quanto a dimensioni e luminosità (Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3974; id. 25 novembre 2013, n. 5586). L’installazione delle insegne di esercizio può essere negata quando “a giudizio dell’ente gestore della strada l’insegna rivesta carattere prettamente pubblicitario e, comunque, arrechi disturbo visivo agli utenti dell’autostrada, distraendone l’attenzione con conseguente pericolo per la circolazione” (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 29 novembre 2012, n. 6044)
In via preliminare, occorre ricordare che ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 1992, lungo le autostrade, le strade extraurbane principali ed i relativi accessi è ammessa l’installazione (oltre che di cartelli indicatori di servizi), soltanto di insegne di esercizio, necessarie ai fini della normale attività aziendale in quanto atte a consentire alla clientela di individuare agevolmente il punto di accesso ai locali dell’impresa (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 28 giugno 2007, n. 3782). Per insegna di esercizio va intesa l’insegna che risulti installata sulla sede dell’attività per individuare l’azienda nella sua dislocazione fisica, e che non contenga alcun elemento teso a pubblicizzare l’attività produttiva dell’impresa, limitandosi soltanto a segnalare la denominazione dell’impresa medesima, nel rispetto del dettato dell’art. 47 del D.P.R. n. 495 del 1992, quanto a dimensioni e luminosità.
Infatti, l’art. 23, comma 7, D.Lgs. n. 285 del 1992 prevede l’autorizzazione da parte dell’Ente proprietario e del concessionario dell’autostrada esclusivamente per le insegne di esercizio, ma esclude espressamente il rilascio dell’autorizzazione per le insegne pubblicitarie. Da quest’ultima norma si evince che le insegne di esercizio hanno la finalità di individuare il punto di accesso dell’impresa e possono essere autorizzate soltanto se non pregiudicano la sicurezza della circolazione stradale, mentre, al contrario, se le insegne di esercizio assumono le caratteristiche di insegne di tipo pubblicitario non possono essere autorizzate.